AUTO ESCE DA PASSO CARRAIO E INVESTE BICI SUL MARCIAPIEDE CHI HA RAGIONE?

 

Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada: Art. 145 comma 6 codice della strada.

Per strada si intende, naturalmente, anche il marciapiede.


Se il marciapiede è ciclabile, perché è presente una segnaletica che lo qualifica come tale, il Ciclista ha ragione e deve essere risarcito.


Se il marciapiede non è ciclabile, perché non é presente una segnaletica che lo qualifica come tale e un Ciclista lo percorre violando il codice della strada gli viene attribuito un concorso di colpa nell'incidente.


In sostanza, il conducente che esce da un passo carraio per immettersi sulla strada, se investe un Ciclista sul marciapiede non ciclabile ha ancora la responsabilità dell'incidente in quanto, come detto all'inizio, egli prima uscire sulla strada deve verificare che in quel momento non stiano transitando delle persone ma una parte della responsabilità viene addossata anche al Ciclista perché egli non avrebbe potuto pedalare sul marciapiede ed infatti, se si chiama un vigile per verbalizzare l'incidente, viene multato.


Riferimenti:

 
http://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=970

 
http://www.ciclistaurbano.net/piste%20ciclabili_incrocio_strada_passo_carraio.html

 
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-145-precedenza.html

 
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-143-posizione-dei-veicoli-sulla-carreggiata.html
 
 

Articolo 109 verificato al 2020-08-03 categoria: Circolazione stradale