Le luci sulla bici devono essere sempre presenti?

 

Si. la bicicletta, qualsiasi tipo di bicicletta, quando circola su strada, deve possedere l'impianto di illuminazione. L'esonero vale solo quando la bicicletta si trova in competizioni autorizzate.

Leggere sotto l'articolo 68 del codice della strada.



Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

-------------------- NOTA-------------

Abbiamo voluto verificare cosa afferma l’articolo 152, comma 1 sopracitato e ci immaginavamo di leggere quando accendere le luci (Alba, tramonto, gallerie) e invece niente di tutto ciò perché è un articolo che tratta dei mezzi a motore e non dice nulla di specifico sui velocipedi (Così il codice definisce le biciclette)

Ecco l’articolo 152, comma 1 del codice della strada:

segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)
1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: «Art. 152. (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155»


Riferimenti:

 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34126#titolo

 
http://www.ciclistaurbano.net/Caratteristiche_velocipedi.pdf

 
https://www.bikeitalia.it/2017/11/22/be-visible-la-campagna-shimano-bikeitalia-la-sicurezza-dei-ciclisti/

 
 
 

Articolo 1336 verificato al 2021-04-11 categoria: Circolazione stradale