Il Ciclomotore spento é assimilabile alla Bicicletta?

 

No, perché il codice definisce in modo univoco cosa sia una bicicletta (Velocipede).

Art. 50. velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Mentre il ciclomotore ha caratteristiche diverse:

Secondo l'Articolo 52 del Codice della Strada italiano (D.Lgs. n. 285/1992), citato anche nelle risorse ACI e Polizia di Stato, i ciclomotori sono definiti come veicoli a motore a due o tre ruote con le seguenti caratteristiche costruttive:

Motore Termico: Cilindrata non superiore a 50 cm³.
Motore Elettrico: Potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW.
Velocità: Capacità di sviluppare una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h.

 

 
 
 

Articolo 22 verificato al 2026-03-20 categoria: Circolazione stradale