Omissione di custodia se il cane morde ciclista - Corte di Cassazione III Sezione Penale - Sentenza 7 ottobre – 22 dicembre 2014 numero 53138

 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell´8 giugno 2012, il Tribunale di Messina ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Messina dell´8 giugno 2009, con la quale l´imputata era stata condannata, anche al risarcimento del danno a favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, per il reato di cui all´art. 590 cod. pen. e per la violazione amministrativa di cui all´art. 672 cod. pen., per avere cagionato a un uomo, omettendo di custodire adeguatamente il proprio cane, lesioni personali da morso, giudicate guaribili in 3 giorni (il 22 gennaio 2004). II Tribunale si è pronunciato all´esito dell´annullamento da parte della sez. 4 di questa Corte, con sentenza del 13 gennaio 2012, dell´ordinanza con la quale lo stesso Tribunale aveva qualificato il gravame dell´imputata come ricorso per cassazione anziché come appello.
2. Avverso la sentenza del Tribunale l´imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la mancanza di motivazione quanto alla responsabilità penale, perché la persona offesa si sarebbe limitata a confermare genericamente la querela, senza spiegare la dinamica del fatto, senza descrivere i luoghi e le situazioni, senza chiarire il nesso di causalità fra l´aggressione e le lesioni, e solamente presumendo che il cane fosse di proprietà dell´imputata e non di terzi; b) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità del cane, essendo stata irrogata dal giudice di pace anche la sanzione amministrativa di cui all´art. 672 cod. pen.; 3) la manifesta illogicità della motivazione quanto al risarcimento del danno alla parte civile; 4) il mancato rilievo della prescrizione del reato, che sarebbe maturata il 22 luglio 2011.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. La prima doglianza è inammissibile, perché si risolve in una serie di rilievi di merito già ampiamente esaminati e disattesi in primo e secondo grado. Il ricorso non contiene, in ogni caso, una puntuale contestazione dell´iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, perché la stessa prende le mosse dalla dettagliata deposizione della persona offesa, in tutto e per tutto corrispondente alla dinamica dei fatti descritta nella querela, e dal riscontro costituito dal certificato del pronto soccorso. I giudici di merito hanno, in particolare, evidenziato che la persona offesa aveva riferito di aver visto il cane che più volte aveva tentato di azzannarlo quando transitava in bicicletta e che il cane stesso si trovava nel giardino dell´imputata, e cioè, nella sua custodia, come sostanzialmente confermato da un testimone.
3.2. Anche quanto alla pericolosità dell´animale presupposto necessario per l´applicazione della sanzione amministrativa di cui all´art. 672 cod. pen. la prospettazione difensiva costituisce la mera riproposizione di rilievi già avanzati in grado d´appello; rilievi ai quali la Corte territoriale ha dato una risposta pienamente adeguata e coerente, evidenziando che la pericolosità del cane poteva ampiamente desumersi dalla deposizione la persona offesa, che giornalmente era spaventata dal suo atteggiamento aggressivo.
Ne deriva l´inammissibilità del secondo motivo di impugnazione.
3.3. Quanto al terzo motivo di impugnazione, relativo alla responsabilità civile, è sufficiente qui rilevare anche a prescindere dall´assoluta genericità dei rilievi difensivi, del tutto privi di riferimenti critici alla motivazione della sentenza impugnata che la condanna generica al risarcimento del danno trova pieno fondamento, secondo la corretta valutazione dei giudici di primo e secondo grado, nelle lesioni da morso al ginocchio che sono risultate provate in giudizio.
3.4. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell´art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall´inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Vale la pena di precisare che, nel caso in esame, la prescrizione del reato non è maturata come sostenuto dalla difesa con il quarto motivo di impugnazione prima della sentenza d´appello e, in particolare, in data 22 luglio 2011. Essa è maturata, invece, solo il 17 aprile 2013, in presenza di un anno, otto mesi, venticinque giorni di sospensione, dovuti a rinvii della trattazione in primo grado, concessi su richiesta della difesa.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria dell´inammissibilità medesima consegue, a norma dell´art. 616 cod. proc. pen., l´onere delle spese del procedimento nonché quello dei versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma. il 7 ottobre 2014.


 
 
 

Articolo 2200 verificato al 2020-03-19 categoria: Giurisprudenza