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Strade colabrodo: ecco come farsi risarcire i danni

 
Tutte le volte che subiamo un danno cause buche sulla strada, tombini, grigliati, binari del tram, caduta di alberi ecc. è possibile richiedere il risarcimento del danno.


A seguito dell’incidente, il Ciclista, prima di adire il Giudice, informa per iscritto chi ha in custodia la strada dell'avvenuto incidente.Cliccare sul link sotto per saperne di più. Dato che molti comuni sono assicurati contro questo tipo di incidenti il Ciclista potrebbe essere risarcito direttamente senza adire il Giudice.

Se chi ha in custodia la strada non risponde o risponde in modo negativo si può intraprendere un'azione giudiziaria, attraverso la domanda al Tribunale o al Giudice di Pace per avere il risarcimento del danno. Qui le maglie si stringono perché alcune recenti sentenze della corte di cassazione hanno ristretto le situazioni nelle quali chi ha subito il danno ha diritto al risarcimento.


La giurisprudenza recente ritiene infatti risarcibili solamente i danni provocati da «insidie stradali occulte» , cioè quegli ostacoli che non siano facilmente visibili o prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

Una buca grande come tutta la carreggiata non si può certo qualificare come un'insidia occulta e chi ci “cade” dentro deve solo dare la colpa a se stesso. Allo stesso tempo, il Ciclista o Automobilista deve tenere una condotta di guida prudente e attenta, perché la condizione di pericolosità deve derivare dalla cosa in sé e non essere imputabile in alcun modo al Ciclista.

Per le voragini appena createsi, poi, la lunghezza del tratto stradale può andare a vantaggio del gestore che deve avere il tempo dal verificarsi del pericolo e dalla relativa segnalazione, per provvedere alla riparazione. Quindi se la buca è recente e il gestore non ha ancora avuto tempo di ripararla, non ci sarà nessun risarcimento.

Infine, sono molto importanti anche le modalità di richiesta del risarcimento.

Il ciclista deve documentare il fatto storico, con fotografie e testimonianze, ancora meglio se con un verbale delle Forze dell'Ordine e la spesa conseguente.

Invece le eccezioni volte a far decadere la richiesta di indennizzo sono di competenza dell'ente pubblico proprietario del tratto di strada in questione.

Questi dovrà dimostrare il caso fortuito, cioè che l'incidente è accaduto non per sua colpa ma per un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, oppure, come detto prima per la condotta negligente e imprudente della stessa vittima.


Riferimenti:
 
http://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=232

 
https://www.asaps.it/67274-_responsabilita_dell_ente_proprietario_della_strada_di_girolamo_simonato*_.html

 
https://responsabilecivile.it/bambino-caduto-dalla-bicicletta-a-causa-di-una-grossa-buca/

 
https://responsabilecivile.it/attraversamento-del-sottopassaggio-e-caduta-dalla-bicicletta/
 
 

Articolo 2255 aggiornato al 2022-11-05. sezione=Circolazione stradale

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