Il ciclista ha sempre ragione?

 

No, il ciclista non ha sempre ragione: per ottenerla dovrà dimostrare di aver rispettato le regole di circolazione e che l’incidente è accaduto per colpa dell’altro conducente che le ha violate.

Spesso pensiamo che il ciclista coinvolto in un incidente abbia sempre ragione e quindi che chi si scontra con lui mentre guida un’autovettura, una motocicletta, un camion, un pullman o un altro veicolo a motore abbia comunque torto perché ha investito un veicolo più “debole”. In realtà non è così : talvolta anche il ciclista può avere torto se lo scontro o la caduta sono avvenuti per sua colpa.

Anche il ciclista infatti ha l’obbligo di rispettare le regole del Codice della strada: la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti e dunque soggiace alle norme sulla circolazione. Dunque la ragione potrà essere del ciclista se egli rispetta queste norme e se dimostra che chi lo ha investito non ha invece rispettato le sue. In ogni incidente bisogna accertare chi ha violato le regole di circolazione e chi invece le ha rispettate: quello che conta non è la qualifica di ciclista (o di automobilista o di pedone) ma il comportamento tenuto sulla strada. Se risulta che il conducente del veicolo a motore ha rispettato le regole e il ciclista no – ad esempio è perché è passato con il semaforo rosso e si è scontrato con un’autovettura che procedeva con diritto di precedenza – la ragione sarà tutta dell’automobilista.

Se invece emerge che è stato l’automobilista a violare una norma di circolazione stradale, mentre il ciclista ha rispettato le sue -pensiamo al caso di un’auto che svolta a sinistra all’improvviso e senza mettere la freccia, tagliando la strada alla bici che sopraggiunge, oppure a un camion che invade senza motivo una pista ciclabile – il ciclista avrà piena ragione. Quando invece emerge che sia il ciclista sia l’altro conducente hanno entrambi violato una regola stabilita dal Codice della strada, allora si applicheranno le regole del concorso di colpa: la responsabilità dell’incidente sarà addossata a ciascuno in proporzione alla gravità dell’infrazione che ha commesso. Vediamo ora quali sono le regole che i conducenti – e non solo quelli dei veicoli a motore, ma anche i ciclisti e addirittura i semplici pedoni – devono rispettare e cosa succede in caso di inosservanza se si verifica uno scontro oppure se il conducente della bici cade anche senza aver urtato il veicolo.


Chi si pone alla guida di una bici su una strada di pubblica circolazione deve rispettare le regole del Codice della strada, che impongono non solo un determinato comportamento da tenere alla guida di quello speciale veicolo che è la bicicletta ma anche un equipaggiamento di cui la bici e la persona del ciclista devono dotarsi.

Il Codice della strada definisce le biciclette con il termine, decisamente antiquato, di “velocipedi” [1] che in pratica comprende non solo le bici ma anche i tricicli o i quadricicli purché funzionino a pedali e dunque si muovano con la forza muscolare del conducente. Sono compresi in questa categoria anche le bici dette “a pedalata assistita”, cioè quelle che sono dotate di un motore elettrico ausiliario di piccola potenza.

Le regole principali che il ciclista deve rispettare sono quelle previste dal Codice della strada espressamente per lui [2] e si tratta essenzialmente di norme pratiche di comportamento, che prescrivono la marcia su un’unica fila, specialmente se fuori dai centri abitati e mai affiancati se in numero superiore a due: sono quindi vietati i gruppi di ciclisti che procedono paralleli in modo da occupare tutta la corsia o buona parte di essa, creando difficoltà e intralcio agli altri veicoli.

Il ciclista:

deve avere le mani e le braccia libere e deve tenere almeno una mano sul manubrio;
non può utilizzare il telefono cellulare mentre guida, perché anche lui è un conducente ed a tutti i conducenti è vietato l’uso del cellulare durante la marcia ;
deve percorrere le piste ciclabili (se ci sono e se sono praticabili); se circola di notte – si intende per orario notturno quello che va da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba – oppure percorre delle gallerie (anche se sono illuminate artificialmente) ha l’obbligo di indossare lo speciale giubbino catarifrangente o almeno le bretelle riflettenti.

Inoltre anche la bicicletta deve essere equipaggiata di freni, luci e campanello .

Queste che abbiamo riportato sono le norme particolari che il Codice della strada prevede per i ciclisti, ma essi sono obbligati a rispettare anche tutte le altre norme comuni previste per i conducenti di qualsiasi veicolo, dai motociclisti agli automobilisti ai camionisti: limiti di velocità, rispetto delle precedenze, distanze di sicurezza, sorpassi, segnalazioni di cambio di direzione (che in questo caso, anziché con le frecce, avvengono estendendo il braccio dalla parte dove si intende girare), ecc.

Infine, occorre sempre la prudenza, perché anche il formale rispetto delle regole non basta se ci sono particolari condizioni (come la scarsa visibilità, il traffico intenso, la presenza di buche sul manto stradale) che impongono la massima attenzione durante la guida.
Come stabilire chi ha ragione

Dobbiamo ora occuparci di cosa accade quando il ciclista rispetta tutte queste regole e nonostante ciò subisce un incidente, scontrandosi con un veicolo che può aver rispettato le norme di circolazione oppure no; dobbiamo esaminare anche il caso opposto, che si verifica quando è il ciclista a non rispettare le sue regole e provoca, oppure subisce un incidente.

Le regole dell’attribuzione della responsabilità – dunque, della ragione e del torto – richiedono non solo la prova di aver rispettato le proprie regole ma anche la prova che l’altro conducente le ha violate: dunque potrebbe avere piena ragione l’automobilista e torto il ciclista, se il primo dimostra, ad esempio, che è stato proprio il conducente della bici a non rispettare la precedenza a un incrocio, tagliandogli la strada all’ultimo momento mentre lui lo stava attraversando a moderata velocità; in questo caso, la responsabilità dell’impatto inevitabile sarà tutta del ciclista.

Anche per i ciclisti infatti valgono le ordinarie regole di ripartizione della responsabilità e di concorso di colpa di entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro a meno che uno dei due non dimostri in concreto e in base ai comportamenti tenuti sulla strada che la colpa di quanto verificatosi è interamente o prevalentemente dell’altro .

Dunque se una macchina ti urta o ti fa cadere mentre guidi una bicicletta non avrai automaticamente ragione solo questo fatto di essere ciclista: dovrai dimostrare che il veicolo che ti ha investito ha avuto una colpa prevalente o esclusiva, perché ad esempio non ha rispettato un segnale di stop o una precedenza o ha tenuto una velocità eccessiva tamponandoti, mentre tu procedevi in maniera rispettosa di tutte le regole previste per il ciclista, cioè tenendo la destra, senza zigzagare o invadere le corsie opposte, ecc. Se l’automobilista prova queste circostanze, la colpa sarà in parte anche tua.
Quando il ciclista ha piena ragione

Spesso accade che un autoveicolo tagli la strada al ciclista e cosi provochi la sua caduta, oppure lo investa tamponandolo oppure omettendo di dargli la dovuta precedenza a un incrocio.

In questi casi, se il ciclista ha rispettato le norme della circolazione, avrà ragione in pieno e si vedrà risarcire al 100% i danni provocati dalla caduta o dall’investimento.

Attenzione però: al ciclista non basta semplicemente dimostrare di aver rispettato tutte le norme di circolazione previste, ma occorre anche fornire la prova che l’incidente si è verificato perché il conducente del veicolo a motore ha violato qualche norma che invece doveva osservare: ad esempio, ha superato i limiti di velocità, non ha dato la precedenza dovuta, non ha osservato la distanza di sicurezza, ha invaso la corsia del ciclista, è andato contromano, e così via.

Se si riesce a fornire questa prova (e ciò può avvenire con i consueti mezzi: testimonianze, telecamere, verbali di contravvenzione da parte delle forze di polizia che hanno rilevato l’incidente) il ciclista otterrà il risultato di vedersi riconoscere l’intero risarcimento perché la colpa del sinistro sarà attribuita integralmente al conducente del veicolo che lo ha investito.

Non occorre necessariamente che il veicolo a motore impatti direttamente contro la bici: è sufficiente che una manovra sbagliata sia stata la causa dell’incidente, cioè che compiendola si sia provocata la caduta; ad esempio un’autovettura taglia la strada alla bici oppure un camion che la sta sorpassando la stringe troppo sulla destra e in questo modo il ciclista, per evitare lo scontro, perde la traiettoria e l’equilibrio e cade al suolo riportando lesioni.

Dunque se la situazione è chiara nel senso che il ciclista ha palesemente ragione (ad esempio, un’automobile ha invaso senza motivo una corsia dedicata a pista ciclabile, o ha attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso investendo un ciclista che procedeva regolarmente sul suo senso di marcia) il conducente del veicolo a motore sarà tenuto a pagare i danni provocati sia alla persona del ciclista infortunato o deceduto sia alle cose, a partire dalla bici rovinata.

In un caso la Cassazione ha addirittura ritenuto che un pedone fosse responsabile dell’investimento di un ciclista perché si era improvvisamente messo ad attraversare una pista ciclabile senza dare precedenza ed il ciclista, per evitarlo, aveva fatto una brutta caduta riportando lesioni [8].
Quando il ciclista ha torto

Che succede nei casi in cui stiamo guidando una macchina e un ciclista ci toglie la precedenza, ci attraversa o svolta davanti e ci taglia la strada all’improvviso in modo che inevitabilmente viene investito? A prima vista sembrerebbe che tutta la colpa sia del ciclista, ma in realtà la sua manovra, per quanto improvvisa e contro le regole della circolazione stradale, non basta a esonerarci da responsabilità.

In questi casi occorre la prova che l’autovettura ha fatto tutto il possibile per evitare lo scontro (ad esempio, abbiamo frenato tempestivamente, abbiamo sterzato per evitarlo) e che nonostante queste manovre non si è potuto evitare l’incidente: solo in questo caso il ciclista avrà torto .

Attenzione, però, perché per poter dare tutto il torto al ciclista occorre che il suo movimento sia non solo improvviso, ma anche così imprevedibile da non consentirci di effettuare una manovra che potrebbe evitare di investirlo. Deve essere uno spostamento o passaggio così anormale che non avremmo potuto ragionevolmente immaginarlo e prevederlo.

Non è imprevedibile, ad esempio, che un bambino sulla sua bici cambi traiettoria all’improvviso e ci tagli la strada: quindi prudenza vuole che, quando notiamo la sua presenza sulla strada (dunque ben prima di questa sua manovra improvvisa) rallentiamo e manteniamo la dovuta distanza di sicurezza.

Quindi un bambino in bici potrebbe tagliarci la strada ma se avevamo notato in anticipo la sua presenza visibile sulla strada avremmo dovuto rallentare e così evitare lo scontro: non potremo certo invocare l’imprevedibilità della situazione e della sua manovra.

Sono emblematici alcuni casi in cui i giudici hanno dato torto pieno ai ciclisti: in uno, un ciclista aveva riportato lesioni urtando con la gamba la targa anteriore di un’autovettura che era ferma allo stop di un incrocio senza sporgere e che dunque gli stava dando la dovuta precedenza; la Cassazione ha riconosciuto la piena ed esclusiva colpa del ciclista .

In un altro caso interessante, un ciclista aveva sorpassato un’autovettura in maniera azzardata e senza rispettare le condizioni di sicurezza (distanza, velocità e visibilità); la Cassazione ha attribuito tutta la colpa al ciclista

Quando il ciclista ha ragione ma solo in parte

In base al criterio del concorso di colpa che abbiamo esaminato, quando hanno parzialmente torto entrambi i conducenti la responsabilità del sinistro sarà suddivisa ed il risarcimento spettante per i danni sarà ridotto in proporzione al grado di colpa accertato (ad esempio 30% e 70%).

E’ il caso abbastanza frequente, ad esempio, del ciclista che viaggia di notte senza luci e senza i prescritti dispositivi catarifrangenti e giubbotto, o bretella, retroriflettente. Se un veicolo lo investe da dietro, la responsabilità sarà in buona parte del ciclista, ma non tutta, poiché anche l’automobilista avrà un certo grado di colpa se non teneva una condotta di guida attenta e prudente [12].

Un altro degli obblighi che nella pratica vengono più trascurati è quello secondo cui il ciclista deve comportarsi (così come gli altri conducenti sulla strada) in modo da “non costituire pericolo intralcio per la circolazione” [13]: un ciclista che va contromano, o che si pone di traverso sulla carreggiata stando fermo in sella alla sua bici, evidentemente viola questa norma e sarà ritenuto corresponsabile o addirittura unico ed esclusivo responsabile dell’incidente se l’automobilista prova di aver tenuto una velocità commisurata alle condizioni della strada e del traffico e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Di Paolo Remer


Riferimenti:

 
https://www.laleggepertutti.it/260462_il-ciclista-ha-sempre-ragione

 
 
 

Articolo 2891 verificato al 2019-09-14 categoria: Giurisprudenza