Investimento di un Ciclista: resposabilità di chi?

 

Di Paolo Remer

Nell’investimento di un ciclista di chi è la colpa? Può essere non solo dell’automobilista ma anche di entrambi o tutta del ciclista: così afferma la giurisprudenza in proposito.

Se sei un ciclista e vieni investito, oppure se sei un motociclista, un automobilista o un conducente di veicoli pesanti ed investi un ciclista, devi sapere che ci sono delle differenze rispetto a uno scontro tra veicoli a motore e soprattutto che le biciclette hanno apposite regole di circolazione stradale: quindi per stabilire chi ha ragione e chi ha torto la giurisprudenza segue determinati principi che ti illustreremo.

In particolare, ci occuperemo della giurisprudenza relativa all’investimento del ciclista. Andare in bicicletta comporta notevoli rischi soprattutto perché la bici è un mezzo più lento e meno visibile di un’autovettura e può compiere facilmente manovre che espongono il ciclista al pericolo di essere investito, con gravi conseguenze per la persona. Quasi un terzo degli incidenti stradali coinvolge i ciclisti: in alcuni casi si tratta di cadute autonome (perdita di equilibrio o di traiettoria in curva, buche sull’asfalto, asperità del terreno o ghiaia ecc.) ma nella maggior parte delle situazioni si tratta di scontri che avvengono tra la bicicletta e altri veicoli (autovetture, moto, camion, pullman) ed il più delle volte è proprio il ciclista a riportare i maggiori danni fisici.

Infatti la bici protegge ben poco il ciclista dagli urti con gli autoveicoli ed egli è soggetto facilmente a cadute e a sbalzi anche per semplice perdita di equilibrio o di traiettoria. Per questo egli nel percorrere la strada è tenuto a adottare degli accorgimenti ulteriori rispetto alle regole imposte agli automobilisti. Il Codice della strada infatti prevede specifiche norme di comportamento per i ciclisti [1]; quindi per ogni incidente si dovrà verificare non solo se il conducente del veicolo a motore ha rispettato o meno le comuni norme di circolazione stradale, ma anche se il ciclista ha rispettato queste ulteriori regole che il Codice gli impone.

Il risultato di questa verifica consentirà di attribuire la responsabilità del sinistro all’uno oppure all’altro, o anche ad entrambi, in una determinata percentuale, se emergerà che tutti e due hanno violato alcune delle rispettive regole: è il cosiddetto concorso di colpa, che comporterà una riduzione del risarcimento spettante al ciclista per le lesioni riportate. Quindi dobbiamo constatare sin da adesso che non è vero che “il ciclista ha sempre ragione”: anche lui deve rispettare le regole del Codice della strada e se non lo fa gli può essere addossata la colpa dell’incidente, fermo restando che il conducente del veicolo a motore sarà corresponsabile o interamente responsabile se risulterà che ha violato le regole di circolazione. In pratica questo significa che in tali casi il risarcimento verrà ridotto o addirittura annullato. Investimento ciclista: giurisprudenza e le pronunce più significative in materia.

Indice

1 Cosa dice la legge?
2 Come si decide di chi è la colpa
3 Quando il ciclista taglia la strada
4 Il ciclista che fa movimenti imprevedibili
5 Sorpassare un ciclista
6 Quando un veicolo a motore urta il ciclista
7 Se il ciclista crea pericolo o intralcia la circolazione
8 Il ciclista investito di notte

Cosa dice la legge?

Nei casi di investimento dei ciclisti entrano in gioco norme di legge sia civili sia penali. Le norme base per stabilire chi ha ragione e chi ha torto e dunque chi debba risarcire e quanto, sono quelle contenute nel Codice civile [2] in base alle quali si presume la colpa del 50% di ciascuno dei conducenti coinvolti a meno che uno dei due non riesca a dimostrare che la colpa è dell’altro.

Le regole specifiche sono poi contenute nel Codice della strada al quale devono attenersi anche i ciclisti i quali hanno anche norme particolari ed ulteriori da rispettare, prime fra tutte quella di procedere in unica fila sulla destra e di indossare i giubbini rifrangenti per essere visibili durante le ore notturne.

Inoltre, in tutti i casi in cui il ciclista riporta lesioni o muore per effetto dello scontro, scatterà il reato di lesioni colpose o quello di omicidio colposo stradale [3] che prevede pene molto pesanti per l’investitore se non riesce a dimostrare di essere esente da colpa.
Come si decide di chi è la colpa

Se sei un ciclista e vieni investito non avrai diritto automaticamente al 100% del risarcimento, perché si presuppone fino a prova contraria che anche tu abbia concorso a provocare il sinistro: dunque devi provare che l’incidente è stato provocato dalla colpa intera o prevalente dell’automobilista. L‘automobilista, a sua volta, potrà fornire in giudizio la prova dell’esclusiva responsabilità del ciclista o dell’assenza di propria responsabilità.

Ciò potrà avvenire con tutti i mezzi di prova consentiti, come ad esempio le testimonianze di chi ha assistito all’incidente ed i documenti, tra cui rientrano non solo i verbali delle forze di polizia che hanno rilevato il sinistro ma anche i filmati di telecamere che hanno ritratto la scena e dai quali si possono ricostruire ed esaminare i movimenti dei veicoli.

Se c’è un reato e quindi siamo nel penale, vale la medesima regola: l’imputato potrà scagionarsi dimostrando di non aver violato le regole di guida e magari provando che è stato proprio il ciclista a compiere determinate infrazioni che hanno provocato l’incidente.

Ad esempio, se sei un ciclista e attraversi un incrocio passando con il semaforo rosso e ti scontri con un automobilista che guida in modo attento e a velocità moderata ti verrà addossata l’intera responsabilità del sinistro; se invece sei in marcia sulla tua corsia mantenendo la destra e vieni tamponato da un veicolo oppure un camion ti “stringe” facendoti perdere la traiettoria e uscire di strada la responsabilità sarà del veicolo a motore, ma se è notte e la tua bici era senza luci e tu non indossavi il giubbino riflettente sarai responsabile anche tu almeno in parte perché non ti sei reso visibile come il Codice della strada prevede.

La casistica è evidentemente molto varia, ma vi sono casi ricorrenti frequentemente nella pratica, come quello di scontro tra auto e bici ad un incrocio, o di un investimento di un ciclista ad opera di un veicolo che lo urta lateralmente e lo fa cadere, o di tamponamento del ciclista, o di scontro frontale tra ciclista e veicolo a motore.
Quando il ciclista taglia la strada

Che succede nei casi in cui siamo alla guida di una macchina e un ciclista commette un’infrazione, ad esempio ci svolta davanti e ci taglia la strada improvvisamente? Sembrerebbe che siamo esenti da colpa, ma questa manovra improvvisa del ciclista, anche se viola le regole di precedenza stabilite dal Codice della strada, non basta a esonerarci da responsabilità.

In tali casi infatti i giudici richiedono la prova che abbiamo fatto tutto il possibile per evitare lo scontro (ad esempio, abbiamo frenato tempestivamente, abbiamo sterzato per evitarlo) e che nonostante queste manovre non c’era una reale possibilità di evitare l’incidente [4].
Il ciclista che fa movimenti imprevedibili

In concreto situazioni del genere accadono quando il ciclista che si trova davanti a noi o al nostro fianco di marcia effettua un movimento non solo così improvviso, ma anche tanto imprevedibile da non consentirci di effettuare una manovra che potrebbe scongiurare l’investimento: attenzione perché non è sufficiente che il suo movimento avvenga “all’ultimo momento”, deve essere anche così anormale nel senso che non avremmo potuto ragionevolmente immaginarlo prevederlo.

Non è imprevedibile, ad esempio, che un bambino sulla sua bici cambi traiettoria all’improvviso e ci tagli la strada: quindi prudenza vuole che, quando notiamo la sua presenza sulla strada (dunque ben prima di questa sua manovra improvvisa) rallentiamo, perché altrimenti la nostra velocità sarebbe eccessiva rispetto alle concrete condizioni di traffico, e manteniamo la dovuta distanza di sicurezza.

Non è neppure imprevedibile che un ciclista che viaggia sulla destra possa mettersi al centro della corsia perché deve evitare una buca presente sul manto stradale, dunque se vogliamo superarlo dobbiamo tenere conto di questo ed effettuare la manovra lasciandogli un sufficiente spazio alla nostra destra per consentirgli di fare questo cambio di traiettoria se fosse necessario.

Se non facciamo questo, la colpa dell’investimento sarà nostra e non potremo invocare l’imprevedibilità.
Sorpassare un ciclista

La manovra di sorpasso di un ciclista deve essere compiuta in condizioni di assoluta sicurezza: urtare la bici potrebbe provocare una caduta fatale. Occorre quindi lasciare uno spazio di almeno un metro e mezzo tra il veicolo a motore e la bici per essere ragionevolmente sicuri di non creare la condizione per un incidente; questo spazio deve essere ancora maggiore in presenza di una strada accidentata, molto trafficata e sulle strade a scorrimento veloce dove una manovra azzardata potrebbe avere gravi conseguenze lesive per il ciclista sorpassato.

Le regole valgono anche a parti invertite nel senso che anche il ciclista deve rispettarle se sorpassa un veicolo a motore: in un caso un ciclista aveva sorpassato un’autovettura in maniera azzardata e senza rispettare le condizioni di sicurezza; la Cassazione [5] ha attribuito tutta la colpa al ciclista e ha colto l’occasione per affermare che quando è accertata la responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti coinvolti, l’altro è esonerato dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro.
Quando un veicolo a motore urta il ciclista

Anche in questi casi opera la presunzione di pari responsabilità di entrambi salvo prova contraria: il ciclista, cioè, per avere riconosciuta la ragione intera e dunque il risarcimento pieno dei danni al 100%, dovrà dimostrare di aver rispettato le regole di circolazione che il Codice della strada pone a suo carico, oppure, più facilmente, potrà provare che è stato l’altro conducente a violare una precisa regola e che quindi è stato questo comportamento a provocare l’incidente.

Sarà semplice, ad esempio, per il ciclista ottenere piena ragione se fornisce prova, con testimoni o con telecamere, del fatto che l’automobilista gli ha tagliato la strada senza motivo, o ha oltrepassato un incrocio senza rispettare lo stop o il dare precedenza o addirittura passando col semaforo rosso, o affiancandolo e “stringendolo” con un autocarro [6], o tamponandolo ed investendolo mentre procedeva regolarmente e sulla destra.
Se il ciclista crea pericolo o intralcia la circolazione

In casi più complessi e controversi il ciclista dovrà dimostrare non soltanto lo sbaglio dell’altro, ma anche di essersi comportato lui secondo le regole.

Uno degli obblighi che nella pratica vengono più trascurati è quello secondo cui il ciclista deve comportarsi (così come gli altri conducenti sulla strada) in modo da “non costituire pericolo intralcio per la circolazione” [7]: un ciclista che va contromano, o che si pone di traverso sulla carreggiata stando fermo o andando pianissimo in sella alla sua bici, evidentemente viola questa regola e sarà ritenuto corresponsabile o addirittura unico responsabile se l’automobilista prova di aver rispettato le regole a suo carico, di aver tenuto una velocità commisurata alle condizioni di visibilità e traffico e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Se invece la situazione è chiara nel senso che il ciclista ha palesemente ragione (ad esempio, un’automobile ha invaso senza motivo una corsia dedicata a pista ciclabile, o ha attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso investendo un ciclista che procedeva regolarmente sul suo senso di marcia) il conducente del veicolo a motore non avrà scampo e sarà condannato sia penalmente sia a pagare il risarcimento dovuto.

Quando hanno parzialmente torto entrambi i conducenti, la responsabilità del sinistro sarà suddivisa ed il risarcimento spettante per i danni sarà ridotto in proporzione al grado di colpa accertato.
Il ciclista investito di notte

Un caso purtroppo abbastanza frequente è quello del ciclista che viaggia di notte e viene investito e travolto da un veicolo che proviene alle sue spalle. Questo può essere dovuto sia alla scarsa visibilità della strada, sia al fatto che il ciclista non procedeva lungo il margine destro della strada, sia alla mancanza dei dispositivi di illuminazione necessari a rendere visibile la bici e il ciclista che la guida.

Se la bici era priva di luci e senza i prescritti dispositivi catarifrangenti e giubbotto retroriflettente la responsabilità non sarà tutta del conducente ma anche del ciclista. L’automobilista avrà però un certo grado di colpa se non teneva una condotta di guida attenta e prudente poiché in caso di guida notturna bisogna tener presente che la strada può essere percorsa anche da veicoli lenti e poco illuminati [8]. Quindi basterà una disattenzione o una velocità elevata per essere condannati se si investe una bici di notte anche nel caso in cui essa ed il suo conducente fossero privi dei dispositivi di illuminazione previsti e non procedessero sul margine destro della strada.
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[1] Art. 182 cod. strada, per i dispositivi e gli accessori di cui le bici devono essere equipaggiate, v. art. 68 cod. strada.

[2] Art. 2054 cod. civ.

[3] Artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.

[4] Cass. n. 9278 dell’11.04.2017.

[5] Cass. n. 12610 del 22.05.2018.

[6] Cass. pen. n.25545 del 6.06.2018.

[7] Art. 140 cod. strada.

[8] Cass. pen. n.38548 del 2.08.2017.


Riferimenti:

 
https://www.laleggepertutti.it/257063_investimento-ciclista-giurisprudenza

 
 
 

Articolo 2893 verificato al 2019-01-01 categoria: Giurisprudenza