Il pedone non ha sempre ragione. Distratto dal cellulare o lontano dalle strisce: ecco quando il pedone risponde del sinistro

 

Il pedone non ha sempre ragione. Lo ha stabilito la giurisprudenza che negli ultimi tempi ha allargato le maglie della responsabilità di chi attraversa senza guardare per parlare al cellulare o lontano dalle strisce pedonali. Tutti comportamenti che contribuiscono a causare gli incidenti e ad attenuare, fino ad annullare, la colpa dei conducenti. La regola è che in caso di investimento del pedone grava su chi guida una presunzione di responsabilità in base all’articolo 2054 del codice civile. Nel caso, invece, in cui il comportamento del pedone sia stato imprevedibile e anomalo è possibile provare il concorso di colpa o addirittura la responsabilità esclusiva dell’investito.

I giudici, chiamati a valutare e quantificare le responsabilità, devono partire dal presupposto che la colpa del conducente sia pari al 100% per poi accertare in concreto la responsabilità del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze rilevanti che hanno avuto un’incidenza causale importante nell’impatto. È sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro.

Così a Trieste si è verificato il primo caso di una donna investita per aver attraversato la strada senza guardare perché intenta a parlare al cellulare. Per il giudice, tanto basta per farle assumere l’80% della responsabilità dell’impatto, trattandosi di una condotta in totale disprezzo delle normali regole di prudenza (Tribunale di Trieste, sentenza 380 del 7 giugno 2019).


Nelle vicinanze di un’area di servizio in provincia di Ferrara è capitato invece che due uomini abbiano attraversato la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza. In questo caso la responsabilità esclusiva del sinistro è stata addebitata ai pedoni imprudenti, colpevoli di aver sottostimato il rischio dell’attraversamento (Corte d’appello di Milano, sentenza 2547 dell’11 giugno 2019).

Tra i parametri presi in considerazione dai giudici per misurare la colpa del pedone ci sono la sua distanza dalle strisce, la velocità di marcia e in generale la visibilità da parte del conducente. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida (Tribunale di Roma, sentenza 21613 del 9 novembre 2018). Se invece il pedone sopraggiunge all’improvviso, fuori dalle strisce, la responsabilità del conducente potrebbe essere notevolmente ridimensionata (Cassazione, sentenza 2241 del 28 gennaio 2019). Invece non basta a escludere la responsabilità dell’automobilista il fatto che l’investito cammini di notte fuori dal marciapiede. Se il pedone marcia in direzione opposta a quella del transito dei mezzi, come previsto dal Codice della strada, resta la responsabilità esclusiva dell’automobile che lo investe (Corte d’appello di Roma, sentenza 5680 del 14 settembre 2018).


Il conducente si salva del tutto se riesce a dimostrare che il comportamento del pedone è stato così inatteso e repentino da non consentirgli di adottare la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento. Come nel caso del pedone che attraversa l’incrocio di corsa con il semaforo rosso. Per i giudici l’impossibilità dell’automobilista di evitare la collisione è oggettiva, con conseguente esonero di responsabilità a suo carico (Tribunale di Ravenna, sentenza 464 dell’11 maggio 2017).

In generale, l’articolo 190 del Codice della strada impone ai pedoni di attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi e, quando questi non esistono - o distano più di cento metri - di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e, comunque, a dare la precedenza ai conducenti. Non risponde allora dei danni l’automobilista che investe la signora finita in mezzo alla strada per inseguire il proprio cane sfuggito al guinzaglio (Tribunale di Roma, sentenza 18769 del 3 ottobre 2018).

Paga interamente i danni invece il conducente che investe il pedone perché improvvisamente abbagliato dal sole. Guidare con la luce di fronte alla propria direzione di marcia riduce drasticamente il campo visivo e deve indurre a tenere una condotta ancora più prudente (Tribunale di Gela, sentenza 230 del 7 maggio 2019).

Anche i Ciclisti, oltre a doversi difendere dagli automobilisti che guidano guardando lo smartphone auto adesso hanno anche il problema dei pedoni che camminano beatamente con gli occhi sul cellulare senza accorgersi che stanno incrociando una bici che, essendo silenziosa, non avvertono.


Riferimenti:

 
https://www.ilsole24ore.com/art/distratto-cellulare-o-lontano-strisce-ecco-quando-pedone-risponde-sinistro-AC9CGEU

 
https://www.laleggepertutti.it/291908_quando-ha-torto-il-pedone-investito

 
https://www.corriere.it/tecnologia/19_luglio_09/investita-mentre-attraversa-strada-parlando-cellulare-il-giudice-responsabile-all-80percento-dell-incidente-eb03afb6-a222-11e9-b043-a64edc12ba66.shtml

 
 
 

Articolo 2925 verificato al 2019-07-09 categoria: Giurisprudenza