Attraversa fuori dalle strisce e provoca la caduta di un ciclista, assolta perché il ciclista avrebbe ugualmente investito il pedone.

 

Non ha alcun rilievo la circostanza che il pedone abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, perché l’impatto con il ciclista si sarebbe comunque verificato a causa della condotta imprudente di quest’ultimo
La vicenda

La Corte di Appello di Messina aveva confermato la sentenza assolutoria, per insussistenza del fatto, resa dal giudice di primo grado nei confronti dell’imputata, chiamata a rispondere del reato di omicidio stradale ai danni di un ciclista. Alla prevenuta era addebitato il fatto di avere provocato la rovinosa caduta della persona offesa, avendo attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali.

Nel corso del giudizio era stato accertato che l’attraversamento pedonale, teatro del sinistro, fosse ampiamente segnalato; ciò imponeva al ciclista di prestare particolare attenzione, per la possibile presenza di pedoni.

Nel caso di specie, la donna aveva attraversato la strada a soli nove metri di distanza dalle strisce; ma tale circostanza non è stata ritenuta rilevante dai giudici della corte territoriale, posto che “l’elevata velocità della bicicletta e l’assenza di alcuna cautela da parte del ciclista nell’impegnare il tratto stradale”, inducevano a ritenere che questi avrebbe comunque investito l’imputata, anche se avesse attraversato sulle strisce pedonali.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza.

Il ricorso proposto dalle parti civili era volto a ottenere “una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro”. (Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 47204/2019)

Ma la corte distrettuale sul punto non aveva lasciato dubbi: erano chiare le ragioni per le quali aveva ritenuto di confermare la valutazione conclusiva espressa dal Tribunale, peraltro sviluppando un percorso argomentativo logico e immune da censure rilevabili in sede di legittimità.

Segnatamente, la Corte di Appello aveva evidenziato che il profilo di colpa ascritto al pedone, per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, risultava causalmente non rilevante, rispetto alla concreta dinamica dell’incidente. Ciò in riferimento al modesto grado di difformità tra la condotta attesa e quella in concreto tenuta. Il Collegio aveva infatti rilevato che anche laddove l’attraversamento della sede stradale fosse avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, il ciclista avrebbe ugualmente investito il pedone, atteso che la sua condotta di guida era risultata, in concreto, del tutto inosservante degli obblighi prudenziali che scattano in prossimità degli attraversamenti pedonali.
Gli obblighi del conducente in prossimità degli attraversamenti pedonali

Per consolidato orientamento giurisprudenziale “il conducente di un veicolo è tenuto a osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. E la Corte ha chiarito che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale (Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014 )”.

In tale ambito ricostruttivo è stato anche sottolineato che “nel caso in cui il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali, il conducente di un veicolo deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere una andatura e un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti” (Sez. 4, n. 39474 del 16.02.2016.).
La decisione

Di tali principi aveva fatto corretta applicazione la corte di merito, laddove aveva escluso ogni profilo di responsabilità penale in capo all’imputata “in presenza del fattore causale integrato dalla imprudente condotta di guida della persona offesa, nei termini sopra ricordati”.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato e confermata in via definitiva, la pronuncia della corte territoriale.


Riferimenti:

 
https://responsabilecivile.it/attraversa-fuori-dalle-strisce-e-provoca-la-caduta-di-un-ciclista-assolta/

 
https://www.studiocataldi.it/articoli/36531-incidenti-stradali-non-ha-colpa-il-pedone-che-attraversa-vicino-alle-strisce.asp

 
http://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/cassazione_47204_2019.pdf

 
https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/24/sinistro-stradale-responsabile-pedone-che-attraversa-vicino-strisce
 
 

Articolo 2960 verificato al 2023-05-18 categoria: Giurisprudenza