Alla guida bisogna prevedere i pedoni indisciplinati: Cassazione penale n.52071 anno 2019.

 

Chi guida un mezzo di trasporto e quindi anche una bicicletta o un monopattino deve essere in grado di prevenire le possibili irregolarità dei pedoni disattenti o imprudenti, tenendo un comportamento attento alla guida ed evitando conseguenze spiacevoli. Lo ribadisce una sentenza della Corte di Cassazione leggibile nel primo link sotto. Il fatto che il pedone violi una regola, non solleva il guidatore dalle proprie responsabilità.

Gli ermellini hanno ribadito l’obbligo di attenzione, adottando una guida accorta e attenta; per i giudici chi guida deve sempre mettersi nella condizione di poter evitare un incidente, anche quando l’evento è dovuto al comportamento imprudente o distratto del pedone.
La Corte di Cassazione stabilisce gli obblighi comportamentali del “dovere di attenzione”, che chiunque si metta alla guida deve rispettare, anche per prevenire le possibili irregolarità dei pedoni.

In sostanza, il conducente deve tenere un comportamento tale da prevenire ogni pericolo per la sicurezza, potendo attuare pure tutte quelle manovre di emergenza per scongiurare episodi spiacevoli.

La sentenza riguarda l'investimento di un pedone da parte di una automobile ma le stesse argomentazioni sono applicabili anche al Ciclista che investe un pedone, in modo particolare quando pedala su una ciclo-pedonale o ciclabile affiancata da un tracciato pedonale: in queste situazioni i pedoni compiono spesso manovre improvvise, il ciclista può evitare la collisione solo regolando la velocità ad un valore tale che gli permetta di arrestare il mezzo prima di investire il pedone.

Il Ciclista deve quindi attenersi, come chi quindi un automezzo, all'articolo 141 del codice della strada che prescrive quanto segue:

Art. 141. Velocità. 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì , ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. (1)

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.


Riferimenti:

 
http://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/cassazione_52071_2019.pdf

 
https://www.laleggepertutti.it/codice-della-strada/art-141-codice-della-strada-velocita

 
 
 

Articolo 2968 verificato al 2023-05-17 categoria: Giurisprudenza