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Comportamento velocipede (bicicletta) in intersezione semaforizzata?

 
Il comportamento dei biciclette nelle intersezioni.

Prendendo spunto dal parere prot. 4444 del 1° agosto 2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, si propone, con il presente approfondimento, uno schema operativo relativo alle norme che
regolano il comportamento dei ciclisti in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate.

A norma dell’articolo 182, comma 9, codice della strada, le biciclette devono transitare sulle piste loro
riservate quando esistono.

Per garantire la sicurezza dei ciclisti sulla strada, nel caso in cui la pista ciclabile attraversi una
intersezione stradale (così come definita all’articolo 3, codice della strada), l’articolo 146, regolamento
di esecuzione c.d.s., al comma 1, in riferimento all’articolo 40, codice della strada (concernente la
segnaletica stradale orizzontale) prescrive i c.d. attraversamenti ciclabili, che sono previsti, appunto,
per garantire la continuitĂ  delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.

L’attraversamento dell’intersezione, per il caso in cui sia presente una pista ciclabile, deve essere
regolato da apposito impianto semaforico, dedicato esclusivamente alle biciclette: l’articolo 41, comma
6, codice della strada, a tale riguardo prevede che “Le luci delle lanterne semaforiche per le biciclette sono
a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a
quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente alle biciclette provenienti da una pista ciclabile”.
L’articolo 163, regolamento di esecuzione c.d.s., dedicato alle lanterne semaforiche per biciclette,
specifica che le lanterne semaforiche per biciclette vanno usate solo in corrispondenza di piste
ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i
conducenti delle biciclette devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

E giĂ , operativamente, si evince come il ciclista:

In presenza di lanterne semaforiche riservate alle biciclette: deve rispettare le disposizioni
imposte da tale impianto semaforico;

In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette: deve seguire le regole imposte per i pedoni,
nell’attraversamento dell’intersezione stradale (si vedano, articoli 190 e 191, codice della
strada).


Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione e la definizione delle caratteristiche tecniche delle
piste ciclabili, il Ministero, nel parere in commento, rammenta come il decreto ministeriale 30
novembre 1999, n. 557, prescriva che la pista ciclabile puo' essere realizzata:

a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da
quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali
fisicamente invalicabili;

b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello
della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima
corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione
longitudinale o da delimitatori di corsia;

c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza
ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato
adiacente alla carreggiata stradale.

In assenza di pista ciclabile, i biciclette possono circolare sui c.d. percorsi promiscui pedonali e
ciclabili, identificabili con la figura II 92/b, regolamento di esecuzione c.d.s., ovvero sulla carreggiata
stradale, in promiscuo con gli altri veicoli, a norma dell’articolo 4, comma 6, D.M. 557/99, e
dell’articolo 143, codice della strada.

Nel caso in cui i biciclette circolino sulla carreggiata, in promiscuo con gli altri veicoli, essi sono tenuti
a osservare le regole generali della circolazione stradale: alle intersezioni semaforizzate, di cui
all’articolo 41, comma 2, codice della strada (non trovandoci nella situazione di presenza di pista
ciclabile), i ciclisti dovranno mantenere il comportamento imposto dai commi 9, 10, 11, del citato
articolo 41, pena l’applicazione delle relative sanzioni.

Qualora i ciclisti circolino in promiscuo con i pedoni, sui c.d. percorsi promiscui pedonali e ciclabili,
sono tenuti ad attraversare sugli appositi attraversamenti pedonali, sui quali godono di diritto di
precedenza (cfr. articolo 40, comma 11, codice della strada: “In corrispondenza degli attraversamenti
pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei
ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili”).

Se sono presenti lanterne semaforiche pedonali, a norma dell’articolo 41, comma 15, codice della
strada, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni; resta
solo il dubbio, se tali soggetti, nell’attraversare la carreggiata sull’attraversamento pedonale debbano
o meno scendere dalla bicicletta: secondo il parere ministeriale, i ciclisti possono attraversare, con luce
verde, anche in sella al veicolo, assicurando tuttavia il rispetto di quanto disposto dall’articolo 182,
comma 4, codice della strada; a parere di chi scrive, invece, sembra piĂą opportuno aderire alla tesi
opposta. Vediamo perché.

Innanzitutto, l’articolo 3, codice della strada, definisce l’attraversamento pedonale come la parte della
carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro
lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli, riservando, quindi, tale parte
esclusivamente ai pedoni.

L’articolo 41, comma 15, codice della strada, impone ai ciclisti, nell’attraversamento delle intersezioni,
in assenza di lanterne semaforiche per i biciclette, di assumere il comportamento dei pedoni: i pedoni
devono attraversare le intersezioni facendo uso degli appositi attraversamenti pedonali, così dovranno
quindi comportarsi i ciclisti. Senza dimenticare che l’articolo 182, comma 4, codice della strada impone
che “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di
intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza”.

Tenuto conto che i biciclette sono veicoli, e quindi, a norma dell’articolo 143, comma 1, codice della
strada, devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimitĂ  del margine destro della
medesima, anche quando la strada è libera, per cui la circolazione sugli attraversamenti pedonali non è
consentita, ed è quindi, eccezionale, i ciclisti dovranno circolare sugli attraversamenti pedonali a piedi,
come i pedoni, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 143, comma 11, codice della strada,
in riferimento al comma 1, per aver circolato in violazione di tale disposizione.

In combinato disposto con la suddetta sanzione prevista dall’articolo 143, si può ipotizzare anche la
violazione:
-dell’articolo 182, comma 10, in riferimento al comma 4;

- dell’articolo 154, commi 1 e 8, codice della strada, per il caso di attraversamento a bordo della
bicicletta, per immissione nel flusso della circolazione, avendo attraversato la carreggiata con
veicolo, senza concedere la precedenza ai veicolo in circolazione normale.

Se invece si è in presenza di piste ciclabili, e queste, alle intersezioni, sono collegate tra loro da
attraversamenti ciclabili, debitamente segnalati a norma dell’articolo 135, comma 15, regolamento di
esecuzione c.d.s., i ciclisti dovranno rispettare le disposizioni di cui all’articolo 41, commi 9, 10, 11,
codice della strada, se sia attivo impianto semaforico per biciclette; in assenza di lanterne
semaforiche, i ciclisti dovranno attraversare l’intersezione circolando sull’apposito attraversamento
ciclabile, anche in sella al veicolo, sul quale attraversamento godono di diritto di precedenza, a norma
dell’articolo 40, comma 11, codice della strada.

Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le
circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le
carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando
improvvisi cambiamenti di direzione.

Tali ultime due disposizioni, previste dall’articolo 377, regolamento di esecuzione c.d.s., sono
sanzionate dall’articolo 182, comma 10, codice della strada.

Si aggiunge, però, che mai le biciclette possono circolare sul marciapiede. Infatti, per marciapiede,
l’articolo 3, codice della strada, intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

La circolazione di bicicletta su marciapiede deve essere sanzionata, a norma dell’articolo 143, comma
13, in riferimento al comma 1 (“I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”).


Riferimenti:
 
http://www.teambellato.it/web/uploads/1412594878.pdf

 
 
 

Articolo 396 aggiornato al 2023-03-11. sezione=Circolazione stradale

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