Comportamento velocipede (bicicletta) in intersezione semaforizzata? Il comportamento dei biciclette nelle intersezioni.Prendendo spunto dal parere prot. 4444 del 1° agosto 2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si propone, con il presente approfondimento, uno schema operativo relativo alle norme che regolano il comportamento dei ciclisti in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate. A norma dell’articolo 182, comma 9, codice della strada, le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono. Per garantire la sicurezza dei ciclisti sulla strada, nel caso in cui la pista ciclabile attraversi una intersezione stradale (così come definita all’articolo 3, codice della strada), l’articolo 146, regolamento di esecuzione c.d.s., al comma 1, in riferimento all’articolo 40, codice della strada (concernente la segnaletica stradale orizzontale) prescrive i c.d. attraversamenti ciclabili, che sono previsti, appunto, per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione. L’attraversamento dell’intersezione, per il caso in cui sia presente una pista ciclabile, deve essere regolato da apposito impianto semaforico, dedicato esclusivamente alle biciclette: l’articolo 41, comma 6, codice della strada, a tale riguardo prevede che “Le luci delle lanterne semaforiche per le biciclette sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente alle biciclette provenienti da una pista ciclabile”. L’articolo 163, regolamento di esecuzione c.d.s., dedicato alle lanterne semaforiche per biciclette, specifica che le lanterne semaforiche per biciclette vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti delle biciclette devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni. E già , operativamente, si evince come il ciclista: In presenza di lanterne semaforiche riservate alle biciclette: deve rispettare le disposizioni imposte da tale impianto semaforico; In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette: deve seguire le regole imposte per i pedoni, nell’attraversamento dell’intersezione stradale (si vedano, articoli 190 e 191, codice della strada). Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione e la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, il Ministero, nel parere in commento, rammenta come il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557, prescriva che la pista ciclabile puo' essere realizzata: a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili; b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia; c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale. In assenza di pista ciclabile, i biciclette possono circolare sui c.d. percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b, regolamento di esecuzione c.d.s., ovvero sulla carreggiata stradale, in promiscuo con gli altri veicoli, a norma dell’articolo 4, comma 6, D.M. 557/99, e dell’articolo 143, codice della strada. Nel caso in cui i biciclette circolino sulla carreggiata, in promiscuo con gli altri veicoli, essi sono tenuti a osservare le regole generali della circolazione stradale: alle intersezioni semaforizzate, di cui all’articolo 41, comma 2, codice della strada (non trovandoci nella situazione di presenza di pista ciclabile), i ciclisti dovranno mantenere il comportamento imposto dai commi 9, 10, 11, del citato articolo 41, pena l’applicazione delle relative sanzioni. Qualora i ciclisti circolino in promiscuo con i pedoni, sui c.d. percorsi promiscui pedonali e ciclabili, sono tenuti ad attraversare sugli appositi attraversamenti pedonali, sui quali godono di diritto di precedenza (cfr. articolo 40, comma 11, codice della strada: “In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili”). Se sono presenti lanterne semaforiche pedonali, a norma dell’articolo 41, comma 15, codice della strada, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni; resta solo il dubbio, se tali soggetti, nell’attraversare la carreggiata sull’attraversamento pedonale debbano o meno scendere dalla bicicletta: secondo il parere ministeriale, i ciclisti possono attraversare, con luce verde, anche in sella al veicolo, assicurando tuttavia il rispetto di quanto disposto dall’articolo 182, comma 4, codice della strada; a parere di chi scrive, invece, sembra più opportuno aderire alla tesi opposta. Vediamo perché. Innanzitutto, l’articolo 3, codice della strada, definisce l’attraversamento pedonale come la parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli, riservando, quindi, tale parte esclusivamente ai pedoni. L’articolo 41, comma 15, codice della strada, impone ai ciclisti, nell’attraversamento delle intersezioni, in assenza di lanterne semaforiche per i biciclette, di assumere il comportamento dei pedoni: i pedoni devono attraversare le intersezioni facendo uso degli appositi attraversamenti pedonali, così dovranno quindi comportarsi i ciclisti. Senza dimenticare che l’articolo 182, comma 4, codice della strada impone che “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”. Tenuto conto che i biciclette sono veicoli, e quindi, a norma dell’articolo 143, comma 1, codice della strada, devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, per cui la circolazione sugli attraversamenti pedonali non è consentita, ed è quindi, eccezionale, i ciclisti dovranno circolare sugli attraversamenti pedonali a piedi, come i pedoni, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 143, comma 11, codice della strada, in riferimento al comma 1, per aver circolato in violazione di tale disposizione. In combinato disposto con la suddetta sanzione prevista dall’articolo 143, si può ipotizzare anche la violazione: -dell’articolo 182, comma 10, in riferimento al comma 4; - dell’articolo 154, commi 1 e 8, codice della strada, per il caso di attraversamento a bordo della bicicletta, per immissione nel flusso della circolazione, avendo attraversato la carreggiata con veicolo, senza concedere la precedenza ai veicolo in circolazione normale. Se invece si è in presenza di piste ciclabili, e queste, alle intersezioni, sono collegate tra loro da attraversamenti ciclabili, debitamente segnalati a norma dell’articolo 135, comma 15, regolamento di esecuzione c.d.s., i ciclisti dovranno rispettare le disposizioni di cui all’articolo 41, commi 9, 10, 11, codice della strada, se sia attivo impianto semaforico per biciclette; in assenza di lanterne semaforiche, i ciclisti dovranno attraversare l’intersezione circolando sull’apposito attraversamento ciclabile, anche in sella al veicolo, sul quale attraversamento godono di diritto di precedenza, a norma dell’articolo 40, comma 11, codice della strada. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. Tali ultime due disposizioni, previste dall’articolo 377, regolamento di esecuzione c.d.s., sono sanzionate dall’articolo 182, comma 10, codice della strada. Si aggiunge, però, che mai le biciclette possono circolare sul marciapiede. Infatti, per marciapiede, l’articolo 3, codice della strada, intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. La circolazione di bicicletta su marciapiede deve essere sanzionata, a norma dell’articolo 143, comma 13, in riferimento al comma 1 (“I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”). Riferimenti: http://www.teambellato.it/web/uploads/1412594878.pdfArticolo 396 verificato al 2023-03-11 categoria: Circolazione stradale |