Precisazione in merito alla massima velocità delle biciclette

 

Pedoni e ciclisti si chiedono spesso quale sia la massima velocità delle biciclette. Di seguito viene pubblicato il contributo dell'Avv. Marco Frigo che risponde ad una domanda facendo chiarezza sulla questione.

-----------------------DOMANDA------------------

La circolare Circolare PCM 432 del 31/3/1993, al comma 3.7, indica come velocità da non superare 10 Km/ora. La domanda che vi faccio é: quale valore ha questa prescrizione se praticamente in nessuna ciclo pedonale é indicato tale limite?

La polizia locale, interpellata dal sottoscritto, dice che il limite é lo stesso della strada veicolare che affianca la ciclo pedonale che può arrivare sino a 50 km/ora nelle città! Per multare chi va forte o investe un pedone sulla ciclo pedonale applicano l’articolo 141 (E’ obbligo del conducente regolare la velocità’ del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche…..)

A me sembra che c'è qualche cosa che non va perché per guidare una bici non occorre la patente e quindi il Ciclista non é tenuto a conoscere le prescrizioni dell’articolo 141 cds che neppure molti automobilisti conoscono. Molto meglio sarebbe stato mettere il cartello del limite di velocità a 10 Km/ora su ogni ciclo pedonale che tutti possono intendere ma nessun comune lo mette. Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione al riguardo.

Ringrazio e saluto, Renato


----------------------RISPOSTA-------------------


Egregio signor Renato, il quesito che Lei pone è particolarmente interessante, perché ci consente di tornare su di una questione assai delicata quale l’interpretazione delle norme del codice della strada in materia di limiti di velocità e velocità adeguata (l’art. 141 da lei correttamente citato).

A riguardo, è bene precisare come la conoscenza del codice non sia legato al possesso di alcuna patente, tant’è che il codice si applica anche ai pedoni, sicché, considerando il principio per cui ignorantia legisla non excusat – la mancata conoscenza di una norma di legge non è ragione che giustifica la sua violazione, per cui tutti sono tenuti a conoscere le leggi vigenti nel proprio paese – circostanza invero diabolica se si pensa all’enormità di leggi e regolamenti che siamo in grado di produrre, dovremmo pur sempre rifarci al normativa vigente.

Ne consegue che anche il ciclista deve rispettare sia i limiti di velocità massima, e qui sorge il primo problema di un’interpretazione molto popolare per cui se un qualsiasi veicolo viaggia rispettando i limiti di velocità sta viaggiando nel rispetto della norma, cadendo in un errore – spesso fatale – non solo interpretativo. Il limite posto su qualsivoglia tratto stradale o ad esso assimilato è la velocità massima che in condizioni perfette di traffico, visibilità, climatiche, può ritenersi prudente e corretto. Appena uno dei fattori prima indicati muta (è notte, piove, c’è traffico) la norma da rispettare è un’altra, prevalente e generale: il rispetto della velocità adeguata allo stato dei luoghi. Circostanza non di poco conto se si considera che in caso di un sinistro se presume la responsabilità concorsuale paritetica e quindi che la mia velocità none era adeguata, salvo fornire una prova attendibile che l’altro mezzo coinvolto sia il responsabile esclusivo dell’incidente.

Inquadrato il contesto legislativo, dobbiamo, invece, convenire sull’opportunità di apporre anche un cartello che indichi la velocità massima di percorrenza (soprattutto nelle ciclo-pedonali) consentito, ciò che potrebbe garantire una adeguata deterrenza e prevenzione a comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.

Avv. Marco Frigo


Riferimenti:

 
https://www.bloggiuridico.it/piste-ciclabili-norme/#comment-5281

 
https://it.linkedin.com/in/marco-frigo-6b878269?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 
http://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=2456

 
 
 

Articolo 5179 verificato al 2023-02-04 categoria: Circolazione stradale