Ciclista in stato di ebbrezza: é punibile?

 

Immaginiamo che un uomo, dopo aver bevuto a una festa, torni a casa in bicicletta. È molto brillo e, nel guidare lungo una strettoia, non vede bene lo specchietto di un’automobile parcheggiata lì vicino. Vi urta contro, cade e si fa male. Tanto male che i passanti sono costretti a chiamare un’autoambulanza.

Portato al pronto soccorso, i medici si accorgono, dall’odore dell’alito, che l’uomo ha bevuto. La polizia, pertanto, lo sottopone al test del sangue e gli contesta la guida in stato di ebbrezza. Poiché conduceva la bicicletta, gli applica le sanzioni penali, ma non anche la revoca della patente o la sottrazione dei punti; tali misure scattano infatti solo per chi conduce veicoli a motore. A detta del ciclista, però, la guida in stato di ebbrezza non è un reato contestabile a chi si mette sulla bici a pedalare. Chi ha ragione?
Ciclista ubriaco sanzioni e sentenze recenti
Sanzioni per chi guida la bicicletta in stato di ebbrezza

La Cassazione ha sempre ribadito, sino ad oggi, che anche chi si mette alla guida della bicicletta non deve bere. Il ciclista ubriaco rischia le stesse sanzioni dell’automobilista ubriaco: sanzioni che variano a seconda del livello di alcol riscontrato nel sangue. Tanto più è elevato, tanto maggiore è la pena. Si parte da una prima soglia in cui sono previste solo sanzioni amministrative (per cui la condotta non è reato), ad una intermedia in cui si rientra nel penale ma le sanzioni sono più lievi, ad una terza dove il conducente rischia molto.

Ecco quali sono le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza in bicicletta (che, come detto, sono le stesse di chi guida l’auto):
Alcol tra 0,5 e 0,8 g/l

Se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, si configura solo un illecito amministrativo: il trasgressore è punito con una sanzione pecuniaria che va da euro 532 a euro 2.127. Non basta: viene applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due mesi, qualora il ciclista sia titolare di una patente. Se il conducente non è titolare di patente, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro rimane, ma non essendoci un titolo da sospendere, questa specifica misura accessoria non trova applicazione pratica nello stesso modo, sebbene il divieto di guida possa essere esteso al conseguimento futuro.
Sanzioni guida bicicletta ubriachi codice della strada
Quadro Normativo e Sentenze

È fondamentale chiarire che la bicicletta è considerata un veicolo a tutti gli effetti dal Codice della Strada (art. 46 e seguenti). Di conseguenza, le norme sulla guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS) si applicano integralmente anche ai ciclisti.

La differenza sostanziale rispetto agli automobilisti risiede nelle misure accessorie:

Nessuna decurtazione punti: La bicicletta non ha un collegamento diretto con il sistema punti della patente per il veicolo in sé, ma la sospensione della patente (se posseduta) è effettiva.

Nessun fermo amministrativo del veicolo: Non essendo un veicolo a motore, la bici non subisce il fermo amministrativo come le auto.

Responsabilità Penale: Oltre la soglia di 0,8 g/l, scatta il reato penale vero e proprio, con ammende più elevate e possibili pene detentive (arresto), oltre alla sospensione della patente da uno a due anni.

In sintesi, ha ragione la polizia: il ciclista è punibile sia amministrativamente che penalmente a seconda del tasso alcolemico, esattamente come un automobilista, con l'unica eccezione che le sanzioni non comportano la revoca definitiva della patente o la perdita dei punti in modo automatico come per i veicoli a motore, ma la sospensione del titolo di guida è pienamente prevista.

 

Riferimenti:

 
https://www.laleggepertutti.it/194697_ciclista-in-stato-di-ebbrezza-e-punibile

 
 
 

Articolo 2794 verificato al 2026-07-15 categoria: Giurisprudenza