Va indennizzato chi si infortuna andando al lavoro in bicicletta

 

Di Daniele Cirioli

Chi s’infortuna in bici per andare al lavoro ha sempre diritto al risarcimento dell’Inail. Perché l’uso della bici è da ritenersi sempre necessitato, equiparato cioè a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi. Lo stabilisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 21516 depositata in data 31 Agosto 2018.

La questione. La Corte di cassazione è chiamata a decidere una causa tra un lavoratore e l’Inail, con il primo che ha impugnato la sentenza della Corte di appello ritenendo illegittimo il rigetto della sua richiesta di condanna dell’Inail a riconoscergli l’indennizzo per una menomazione dell’8% sofferta in seguito all’infortunio capitatogli nel corso del tragitto casa-lavoro percorso in bicicletta. La Corte di appello ha ritenuto che l’uso della bici, quale mezzo privato, non fosse «necessitato» (che è la condizione fondamentale affinché sia possibile il riconoscimento della tutela Inail, in caso di utilizzo di mezzi non pubblici).

Infortunio in itinere. La tutela dell’infortunio in itinere è disciplinata dall’art. 12 del dlgs n. 38/2000 e prevede che l’Inail tuteli i lavoratori nel caso d’infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. L’infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, nel normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Qualsiasi modalità di spostamento è compresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con uso di un mezzo privato è coperto dalla tutela dell’Inail solo e soltanto se tale uso è «necessitato» . In ogni caso, invece, è prevista l’esclusione della tutela in «caso d’interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate» , per tali intendendosi quelle non dovute a cause di forza maggiore, di esigenze essenziali e improrogabili o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

La decisione. Tornando alla vicenda giudiziaria, la Corte di cassazione dà ragione al lavoratore: la Corte di appello non ha adeguatamente interpretato la nozione di «utilizzo necessitato» . Tal è, spiega la Cassazione, l’uso determinato da ragioni d’impedimento per la percorrenza a piedi del tragitto casa-lavoro e viceversa. Per ragioni d’impedimento devono intendersi non solo le situazioni in cui l’impossibilità è assoluta, ma anche quelle in cui la deambulazione sia motivo di pena e di eccesso di fatica (come nel caso del lavoratore interessato alla causa), oltre che di rischio per l’integrità psicofisica, alla luce dei principi di tutela della dignità della persona (ex art. 2 della carta costituzionale).

Peraltro, aggiunge ancora la Cassazione, l’uso della bici per il tragitto casa-lavoro e viceversa può essere consentito anche «secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività svolta» . Soprattutto però, conclude la Corte di cassazione, l’uso della bicicletta deve ormai intendersi sempre necessitato per quanto previsto all’art. 5, comma 5, della legge n. 221/2015, vale a dire «per i positivi riflessi ambientali» . La bici, in altre parole, è da considerarsi mezzo pubblico e non mezzo privato.

 

Riferimenti:

 
http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11056.asp

 
http://www.leggioggi.it/2012/09/18/infortunio-itinere-allunghiamo-la-distanza-casa-lavoro/

 
https://www.ciclistaurbano.net/cassazione.pdf

 
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/chi-va-al-lavoro-in-bici-e-si-infortuna-ha-sempre-diritto-all-indennizzo-inail-896768
 
 
https://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=2561

Articolo 2873 verificato al 2020-07-10 categoria: Giurisprudenza

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