Cassazione n.15279 del 3/7/2014 : nessun risarcimento al Pedone che attraversa fuori dalle strisce Se un pedone attraversa la strada di corsa senza guardare e viene investito è l'automobilista a dover dimostrare di aver fatto il possibile per evitarlo.Stavolta, però, a doversi difendere in tribunale è stato un Ciclista che non ha potuto evitare l'impatto contro un Pedone, che attraversava senza prestare attenzione e lontano dalle strisce. La vicenda è giunta in Cassazione, che ha respinto il ricorso degli avvocati della signora, confermando la sua colpevolezza con il pagamento delle spese processuali. I FATTI - Una donna, tale B.G., scende dall'auto della figlia e attraversa la strada dribblando le auto ferme al semaforo, come spesso fanno tutti, ma senza sincerarsi dei veicoli in arrivo. Intanto sopraggiungeva a bordo di una bici T.A., che ritrovandosi la donna davanti non ha potuto fare niente per evitare l'impatto. La donna ha avanzato una richiesta di risarcimento di danni per incidente stradale nei confronti di T.A., richiesta che però viene respinta dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza 1635/2010 depositata il 18/08/2010. Non soddisfatta della sentenza, B.G. fa ricordo presso la Corte Suprema di Cassazione che convoca i testimoni il 10/4/2014 per accertare la responsabilità delle parti e conferma l'innocenza del ciclista con lasentenza n.15279 del 3/7/2014. RICORSO INAMMISSIBILE - La Suprema Corte ha ricostruito la spiacevole vicenda accorsa a B.G. e T.A. accertando anche attraverso l'audizione dei testi convocati la non colpevolezza di T.A., che procedeva in bici. Nella sentenza 15279 del 3/7/2014 si legge che la signora B. dopo essere scesa dall'auto della figlia, attraversò la strada da sinistra a destra, al di fuori delle strisce pedonali, procedendo tra i veicoli fermi. Determinanti sono state le dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito all'incidente, G.R. e V.A., che concordemente hanno riferito come la signora B. era sbucata dalla parte anteriore di un furgone fermo al semaforo proprio mentre passava il signor T. Inoltre, dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che T.A. non procedeva a forte velocità, non teneva una guida anomala o distratta ma teneva strettamente la destra, procedendo rasente il marciapiede. IL PEDONE DISTRATTO PAGA - Poco o nulla a discolpa della signora B.G. nelle mani del giudice di merito, che ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di risarcimento danni da incidente stradale. In violazione dell'art.190 comma 2 del CdS, risulta che la signora B.G. abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali in una strada ad alta concentrazione di traffico e in prossimità dell'incrocio. A nulla è servito dimostrare che la signora B.G. soffrisse il mal di schiena per smontare l'ipotesi di imprevedibilità e repentinità dell'attraversamento, che difatti avrebbero impedito a T.A. di evitare l'impatto. Questa sentenza ha confermato che, in caso d'investimento, il pedone distratto è colpevole anche se riporta ferite letali e condannato l'incauta B.G. al pagamento di 6200 euro per le spese processuali. Articolo 1998 verificato al 2014-07-24 categoria: Giurisprudenza |