Chi va in bici non può bere troppo alcol prima di guidare. Sentenza numero 4893 del 2015 Corte di Cassazione.

 

la corte di Cassazione ha appena confermato quanto già stabilisce il Codice della strada: chi va in bici non può bere troppo alcol prima di guidare.

Infatti, c'è il limite di mezzo grammo di alcol per litro di sangue, che vale per qualsiasi guidatore delle auto. L'unica differenza è che il ciclista non subirà provvedimenti a carico della patente: né taglio di punti né sospensione della licenza di guida. Le forze dell'ordine, si legge nel testo della sentenza, possono fermare il ciclista così come l'automobilista e fare la prova dell'alcoltest a entrambi, con le stesse tecniche e le stesse garanzie: se l'etilometro dà esito positivo, scatta la sanzione amministrativa o il penale (a seconda della gravità) per chi risulta fuori limite.

RIFLESSI KO - La Cassazione evidenzia il pericolo: è evidente la capacità anche di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica di interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l'integrità del pubblico degli utenti della strada. In passato, già la sentenza 10684/2012 della Cassazione ha condannato un padre all'arresto per un mese e mezzo (e 1.000 euro di ammenda) per essersi messo alla guida del velocipede, portando con sé anche il figlio minore, dopo aver abbondantemente alzato il gomito, al punto da risultare al test alcolemico molto oltre la soglia massima.

CODICE DA RISPETTARE - L'imputato ha cercato di sostenere l'illegittimità costituzionale dell'articolo 186 del del Codice della strada, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Ma per gli ermellini la prevista applicazione della sanzione amministrativa per tutti i casi di guida di un veicolo in stato di ebbrezza senza differenziare tra la guida di un mezzo a motore e quella di uno a pedale non vì ola il principio di uguaglianza. I giudici ritengono che la misura della sospensione della patente non possa mai applicarsi nel caso in cui la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida.

QUALI REGOLE - Lo rammentiamo: è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 527 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Scatta l'ammenda di 800 euro e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente di un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Multa di 1.500 euro, arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Senza considerare, in tutti e tre i casi (le tre fasce alcolemiche), i tagli di punti-patente. Invece, per i neopatentati (meno di tre anni di patente), vale la tolleranza zero: non possono bere neppure un goccio di alcol prima di guidare.


 
 
 

Articolo 2228 verificato al 2015-02-05 categoria: Giurisprudenza