Ciclista cade a seguito della apertura della porta di un'auto - Cassazione, Sezione IV Penale, 1 agosto 2016, n. 33602

 

L’improvvisa apertura dello sportello dell’autovettura, spalancato con furia senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni, che colpisce un ciclista, il quale transitava a bordo della propria bicicletta tenendo la destra siccome prevede la legge, facendolo prima cadere e poi, travolto da altro veicolo, morire, costituisce reato di omicidio colposo.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza del 1 agosto 2016, n. 33602, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 2667/2010.
La pronuncia traeva origine dal FATTO che il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 25.2.2010, giudicò EMME ESSE responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di ACCA ENNE. La EMME ESSE, alla quale veniva addebitata colpa specifica (art. 157, cod. della str.) e generica, aprendo lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, urtava la bicicletta, condotta dall’ACCA ENNE, che a cagione dell’impatto, perdeva l’equilibrio e finiva rovinosamente al suolo, ove veniva travolto dal ciclomotore condotto da altro utente della strada, in quell’attimo transitante, perdendo la vita a causa delle lesioni patite, dopo ricovero e cure ospedaliere.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22.5.2015, confermò la statuizione di primo grado.
L’imputata propone ricorso per cassazione prospettando duplice censura.
Con il primo motivo a condotta imperita ed imprevedibile della vittima, in contrasto con il principio di affidamento, era stata la causa esclusiva dell’evento. Il ciclista, infatti, era da ritenere, circolava irrazionalmente a ridosso delle autovetture parcheggiate, al di là della linea gialla, delimitante l’area di sosta per lo scarico/carico delle merci, così avendo reso inevitabile l’impatto, nonostante l’imputata avesse aperto parzialmente e con attenzione lo sportello. In definitiva, per la Mundo, il fatto era da addebitare alla stessa p.o., la quale, violando l’art. 140, cod. della str., aveva costituito pericolo ed intralcio alla circolazione.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 33602/2016 ha ritenuto il ricorso immeritevole d’accoglimento, ponendosi, anzi, ai limiti della manifesta infondatezza. Afferma la Suprema Corte che «Non è dubbio, invece, che la condotta dell’imputata costituì causa penalisticamente sufficiente a determinare l’evento» . I testi escussi, in conformità, peraltro, con le conclusioni del perito, hanno consentito di appurare i termini della vicenda: «la vittima, la quale transitava a bordo della propria bicicletta, tenendo la destra, siccome prevede la legge, era stata violentemente colpita dallo sportello dell’autovettura, improvvidamente spalancato con furia dall’imputata, senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni» .


Riferimenti:

 
http://www.avvocatoamilcaremancusi.com/aprire-lo-sportello-auto-e-colpire-un-ciclista-facendolo-cadere-e-morire-e-omicidio-colposo/

 
http://www.studiocataldi.it/articoli/23981-cassazione-omicidio-per-chi-apre-lo-sportello-e-fa-cadere-un-ciclista-che-muore-successivamente.asp

 
 
 

Articolo 2602 verificato al 2021-05-29 categoria: Giurisprudenza

Automobilista prima di scendere dall 1