Ubriaco in bicicletta senza giubbotto rifrangente provoca incidente : condannato. Cassazione penale, sentenza 23 Nov 2017 n. 53275

 

Ubriaco in bicicletta e senza giubbotto “salvavita”: condannato

Cassazione penale, sentenza 23/11/2017, n. 53275: fatale il tamponamento ed il prelievo ematico

Ubriaco alla guida della propria bici «in ora notturna e fuori dal centro abitato» senza indossare «il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità» , il ciclista non era stato visto dal conducente di un ciclomotore che, sopraggiungendo da dietro, lo aveva tamponato.

A rendere più grave la sua posizione, poi, anche il prelievo ematico effettuato in ospedale dopo l’incidente, prelievo che aveva permesso di riscontrare un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge.

Per i Giudici della Cassazione sono evidenti le colpe del ciclista, la violazione del codice della strada compiuta dal ciclista, che a causa delle proprie condotte, cioè l’essersi messo alla guida del velocipede dopo aver bevuto e senza giubbotto ‘salvavita’, ha provocato l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto anche un ciclomotore.

Definitiva la condanna a 12 mesi di arresto e al pagamento di 3mila e 300 euro di ammenda.




------------La vicenda------------

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato la penale responsabilità di DECIO in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada (fatto del 4.2013), aggravato dall’aver provocato un incidente stradale, condannandolo alla pena di anni 1 di arresto e euro 3.300 di ammenda.



A dire della corte del merito l’imputato aveva contributo alla causazione del sinistro in quanto, a bordo della sua bicicletta, non avendo indossato in ora notturna e fuori dal centro abitato il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, non era stato visto da un conducente di ciclomotore che, sopraggiungendo da dietro, lo aveva tamponato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, con due motivi.
I motivi di ricorso

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle modalità di accertamento del fatto.

In sostanza il ricorrente lamenta che il reato è stato accertato mediante il referto ematochimico effettuato in ospedale nei confronti dell’imputato il giorno dell’incidente, unitamente alla deposizione dell’agente CAIO.;

Con il secondo motivo lamenta che il prelievo ematico veniva effettuato esclusivamente per fini processuali, senza il previo consenso del prevenuto e senza che l’autorità competente avesse adottato un provvedimento specifico che lo disponesse, in violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente inutilizzabilità dell’atto acquisito.

Rileva inoltre l’insussistenza dell’aggravante, non essendo dimostrata l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento posto in essere dall’imputato e l’evento dannoso, tanto più trattandosi del soggetto tamponato.
La norma violata

Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’alcool

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione, mediante la citata sentenza n. 53275/2017 ha ritenuto i motivi non fondati ed ha rigettato il ricorso.

Precisa, in primis, la Suprema Corte che la doglianza sulla mancanza di consenso è priva di pregio in quanto per costante giurisprudenza, i risultati del prelievo ematico, effettuato a seguito di incidente stradale durante il successivo ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (si veda Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 10605 del 15/11/2012 circa il rilievo del dissenso esplicito dell’indagato all’indagine in questione).

In sostanza, aggiunge la Cassazione, ciò che rileva in questi casi non è la mancanza del consenso, ma il dissenso esplicito dell’indagato all’indagine in questione, che costituisce l’unica condizione che rende irrituale il prelievo.

Peraltro, dalla sentenza impugnata si evince che l’imputato prestò il consenso in ospedale, come confermato dal teste CAIO (agente polstrada) e dalla sottoscrizione del referto medico da parte dell’imputato.




A dire della Suprema Corte, anche la dedotta censura sulla insussistenza dell’aggravante non coglie nel segno, risultando dalla sentenza impugnata che l’imputato contribuì alla causazione del sinistro in quanto, a bordo della sua bicicletta, non avendo indossato in ora notturna e fuori dal centro abitato il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, non era stato visto da un conducente di ciclomotore che, sopraggiungendo da dietro, lo aveva tamponato.

Si tratta di una ponderata valutazione di merito, congrua e non manifestamente illogica, come tale insindacabile in cassazione.

 

Riferimenti:

 
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20171123/snpen@s40@a2017@n53275@tS.clean.pdf

 
http://www.polnews.it/pf/articolo/45056/ubriaco-in-bicicletta-e-senza-giubbotto-salvavita-condannato

 
http://www.avvocatoamilcaremancusi.com/guida-stato-ebbrezza-utilizzabili-risultati-prelievo-ematico-effettuato-successivo-ricovero/

 
 
 

Articolo 2759 verificato al 2017-12-17 categoria: Giurisprudenza