Pubblicata la legge per la mobilità in bicicletta- Modificati anche tre articoli del codice della strada

 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 25 del 31 gennaio 2018 la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica. Entrerà in vigore giovedì 15 febbraio.

La legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della mobilita' urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia e con il piano straordinario della mobilita' turistica. Si definiscono il Piano generale della mobilità ciclistica e la Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» che costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo» . Essa e' composta dalle ciclovie di interesse nazionale, compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale costituiscono, secondo le nuove norme, infrastrutture di interesse strategico nazionale.

Dovranno essere adottati Piani regionali della mobilita' ciclistica che individueranno gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalita' della nuova legge. Il piano regionale della mobilita' ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed e' redatto sulla base dei piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle citta' metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» .

Anche i comuni dovranno fare la propria parte. I comuni infatti non facenti parte di citta' metropolitane e le citta' metropolitane predispongono e adottano, i piani urbani della mobilita' ciclistica, denominati «biciplan» , quali piani di settore dei piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.

Inoltre, i comuni possono prevedere, in prossimita' di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio. Ancora, i comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

Introdotte anche modifiche al codice della strada: al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi della sicurezza stradale e della mobilita' sostenibile» e dopo le parole: «fluidita' della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi» .

All'articolo 61, al comma 1, lettera c), le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente» ;
All'articolo 164, dopo il comma 2 e' aggiunto ul ulteriore comma «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, e' consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo» .


Riferimenti:

 
https://www.asaps.it/62483-_di_luigi_altamura*_pubblicata_la_legge_per_la_mobilita_in_bicicletta_modificati.html

 
http://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/Legge_11_gennaio_2018.pdf

 
 
 

Articolo 2778 verificato al 2020-10-03 categoria: Giurisprudenza