Ciclista in stato di ebbrezza: è punibile?

 

Immaginiamo che un uomo, dopo aver bevuto a una festa, torni a casa in bicicletta. È molto brillo e, nel guidare lungo una strettoia, non vede bene lo specchietto di un’automobile parcheggiata lì vicino. Vi urta contro, cade e si fa male. Tanto male che i passanti sono costretti a chiamare un’autoambulanza.

Portato al pronto soccorso, i medici si accorgono, dall’odore dell’alito, che l’uomo ha bevuto. La polizia, pertanto, lo sottopone al test del sangue e gli contesta la guida in stato di ebbrezza. Poiché conduceva la bicicletta, gli applica le sanzioni penali, ma non anche la revoca della patente o la sottrazione dei punti; tali misure scattano infatti solo per chi conduce veicoli a motori. A detta del ciclista, però, la guida in stato di ebbrezza non è un reato contestabile a chi si mette sulla bici a pedalare. Chi ha ragione?
Sanzioni per chi guida la bicicletta in stato di ebbrezza

La Cassazione ha sempre ribadito, sino ad oggi, che anche chi si mette alla guida della bicicletta non deve bere. Il ciclista ubriaco rischia le stesse sanzioni dell’automobilista ubriaco: sanzioni che variano a seconda del livello di alcol riscontrato nel sangue. Tanto più è elevato, tanto maggiori è la pena. Si parte da una prima soglia in cui sono previste solo sanzioni amministrative (per cui la condotta non è reato), ad una intermedia in cui si rientra nel penale ma le sanzioni sono più lievi, ad una terza dove il conducente rischia molto. Ecco quali sono le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza in bicicletta (che, come detto, sono le stesse di chi guida l’auto):
Alcol tra 0,5 e 0,7 g/l

Se il tasso alcolemico rilevato è compreso tra 0,5 e 0,8g/l, si configura solo un illecito amministrativo: il trasgressore è punito con una sanzione pecuniaria che va da euro 532 a euro 2.127. Non basta: viene anche prevista la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Alcol tra 0,8 e 1,5 g/l

La guida in stato di ebbrezza diventa reato se il tasso alcolemico raggiunge gli 0,8 g/l. Infatti, se il tasso alcolemico rilevato si assesta tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni sono:

ammenda da euro 800 a euro 3.200 (l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle 7 del mattino);
arresto fino a sei mesi;
sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Alcol superiore a 1,5 g/l

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l le sanzioni sono:

ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22 e le 7 del mattino);
arresto da sei mesi a un anno;
sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).

Se il soggetto commette più violazioni nell’arco di due anni, la patente è revocata. Ancora, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se viene disposta la sospensione condizionale della pena) è sempre ordinata la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, a meno che non appartenga a persona estranea all’illecito.
Se il ciclista provoca un incidente

Se chi guida in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale, tutte le sanzioni viste sono raddoppiate. Inoltre, il veicolo interessato è sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni, a meno che appartenga a persona estranea all’illecito. Se il conducente guidava con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente gli sarà revocata.

All’ipotesi dell’incidente viene equiparato anche l’urto contro un muro o contro qualsiasi altro ostacolo che non abbia coinvolto un altro conducente. Basta che a farsi male sia solo il ciclista per far scattare il raddoppio delle pene.
Se il ciclista si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest

Come per l’automobilista, il ciclista che rifiuta di sottoporsi ad alcoltest viene sottoposto alla stessa sanzione di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l: si tratta cioè della sanzione più elevata. Il paradosso vuole che, secondo la Cassazione, questo tipo di reato è “perdonabile” perché – tutto sommato – è un fatto tenue. Quindi il colpevole non rischia la sanzione penale (solo quelle accessorie) e il procedimento viene archiviato. Senti il video Alcoltest: chi si rifiuta non rischia sanzioni.
note

[1] Corte di Cassazione sentenza numero 6119/18 dell’8.02.2018.

 

Riferimenti:

 
https://www.laleggepertutti.it/194697_ciclista-in-stato-di-ebbrezza-e-punibile

 
 
 

Articolo 2794 verificato al 2018-02-09 categoria: Giurisprudenza