Marciapiede: se cado chi paga?

 

Marciapiede: se cadi ne risponde il condominio o il comune?

Custodia e responsabilit per i danni cagionati dalla omessa manutenzione dei marciapiedi, i chiarimenti della Cassazione


Avv. Paolo Accoti - Il custode risponde dei danni cagionati, ex art. 2051 Cc, in virt della signoria che esercita sulla cosa e, in particolare, in relazione al potere di controllo sulla stessa e, pertanto, per la possibilit di eliminare i pericoli da essa derivanti.


Ci posto, per quanto concerne la custodia dei marciapiedi - ivi compresi quelli attigui agli edifici condominiali - per principio generale la giurisprudenza da tempo attestata nel ritenere che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile, il quale non pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento (Cass. n. 16226/2005).

Tanto perch l'art. 14 del Codice della strada, ma anche gli artt. 16 e 28 L. n. 2248/1865 e, per quanto concerne i Comuni, l'art. 5 R.D. 2506/1923, dispongono che per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, la pubblica amministrazione, quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (Cfr.: Cass. n. 5445/2006).

Tuttavia tale custodia pu anche far capo a diversi soggetti, a pari o diverso titolo, e ci avviene quando per gli stessi coesiste il potere di gestione e di ingerenza sul bene che, come visto sopra, rappresenta ai sensi dell'art. 2051 Cc il criterio di imputabilit per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia.

Ci, tuttavia, non consente di affermare tout court come anche il mero utilizzatore del bene possa incorrere in tali responsabilit qualora la possibilit di utilizzo sia stata concessa dal custode che, per, per specifico accordo o per la natura del rapporto ovvero per la situazione di fatto, ha conservato effettivamente la custodia.

Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2328, depositata in data 31 Gennaio 2018.
La vicenda

Viene convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari l'Ente comunale per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a seguito di una scivolata su di una grata metallica presente sul marciapiede, apposta - a seguito di permesso di occupazione del suolo pubblico - da un condominio per arieggiare il cavedio dell'erigendo edificio condominiale.

Instaurato il contraddittorio, con la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni e del condominio da parte del Comune, il Tribunale affermava la responsabilit esclusiva del condominio nella causazione del sinistro.

Sul gravame proposto dal condominio, e incidentalmente dalla stessa danneggiata, la Corte d'Appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva ex art. 2051 Cc responsabili solidalmente sia il condominio che il Comune.

Propone ricorso per cassazione personalmente un singolo condomino, deducendo, tra l'altro, l'erronea interpretazione dell'art. 2051 Cc, per avere la corte territoriale scorrettamente qualificato come custode della grata metallica anche il condominio.
Grata sul marciapiede: per la caduta chi paga?

La Suprema Corte premette che una esclusiva propriet condominiale pu ipotizzarsi ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. sicuramente per il cavedio a copertura del quale era posta la grata (Cass. Sez. 2, sent. 1 agosto 2014, n. 17556, Rv. 631830-01), ma non per quest'ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2006, n. 16770, Rv. 591472-01), la questione se possa ammettersi, accanto alla responsabilit ex art. 2051 cod. civ. del proprietario/Comune, una concorrente responsabilit del Condominio (o meglio, dei singoli condomini), ed eventualmente su quali basi..

Ci posto, afferma come Ai fini di un corretto inquadramento della questione occorre muovere dalla constatazione che, in caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 del codice della strada) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 cod. civ., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilit e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilit presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito (Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802, Rv. 640205-01, in motivazione). Nondimeno, si pure affermato che detta custodia pu far capo a pi soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, a condizione che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza, visto che il criterio di imputazione della responsabilit per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia la disponibilit di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003. n. 1948, in motivazione; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2009, n. 24530, Rv. 610784-01)..

Orbene, nessun dubbio pu nutrirsi in relazione alla circostanza per la quale la grata fa parte integrante del marciapiede, n che la stessa sia stata apposta, previa concessione, per assicurare aria e luce al cavedio condominiale e, pertanto, che il condominio effettivamente utilizza detta grata.

Quanto detto tuttavia, equivale non ad affermare che l'utilizzatore della cosa sia necessariamente anche il custode della stessa, ma invece a riconoscere che siffatta evenienza deve escludersi qualora il potere di utilizzazione della cosa derivato all'utilizzatore da chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cio dal custode) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche pi semplicemente per la situazione fattuale che si determinata, ha conservato effettivamente la custodia, restando, peraltro, inteso che costituisce un accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso concreto l'utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode dello stesso (cos, testualmente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1948, Rv. 560351-01, in motivazione)..

Nel caso di specie alcun errore pu essere imputato alla corte territoriale, avendo la stessa riconosciuto, ex art. 2051 Cc, una responsabilit solidale sia del condominio che del Comune sulla scorta della circostanza per cui quest'ultimo non abbia affatto riservato a s, in via esclusiva, la custodia della grata.
Cass. civ. Sez. III, 31.01.2018, n. 2328
Paolo AccotiAvv. Paolo Accoti - profilo e articoli
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Riferimenti:

 
https://www.studiocataldi.it/articoli/29546-marciapiedi-se-cado-ne-risponde-il-condominio-o-il-comune.asp

 
 
 

Articolo 2811 verificato al 2022-05-17 categoria: Giurisprudenza