Ciclista danneggiato non fa ispezionare la bici, nessun risarcimento.

 

L, ´azione risarcitoria non può essere proposta se il ciclista danneggiato viola i principi di correttezza e buona fede, impedendo la formulazione di una congrua offerta da parte dell, ´assicurazione.

Lamentava di essere stato investito da un, ´auto mentre circolava con la propria bicicletta. Aveva quindi chiamato in giudizio il conducente della vettura e la relativa assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La pretesa del ciclista danneggiato , tuttavia, era stata respinta sia dal Giudice di Pace che in secondo grado. Il Tribunale, in particolare, aveva evidenziato come l, ´attore non avesse messo la propria bicicletta a disposizione della compagnia assicuratrice per un, ´ispezione anteriore all, ´inizio della lite .

La vicenda era quindi approdata davanti alla Suprema Corte. In sede di legittimità, il ricorrente sottolineava come le prove raccolte in corso di causa dimostrassero un dato inequivocabile: l, ´assicurazione disponeva di tutti gli elementi necessari per formulare un, ´offerta conciliativa . Inoltre, affermava di aver trasmesso alla stessa una comunicazione con cui espressamente si indicava il luogo in cui il veicolo poteva essere esaminato .

La Cassazione, con sentenza n. 1829/2018, ha rigettato la sua impugnazione.

Secondo i Giudici Ermellini, gli accertamenti effettuati in corso di causa avevano dimostrato l, ´inerzia e il rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione la bicicletta. Il tutto a fronte della richiesta presentata dalla compagnia assicuratrice, che intendeva ricostruire l, ´accaduto confrontando i segni del sinistro con quelli sulla vettura assicurata.

L, ´Assicurazione non aveva avuto la possibilità di operare le sue valutazioni, che risultavano tanto più necessarie nel contesto di un sinistro senza testimoni diretti . Un incidente il cui quadro si è rivelato nel successivo giudizio quantomai incerto, quantomeno nella sua effettiva dinamica .

La Suprema Corte ha quindi concluso che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l, ´azione per il risarcimento non può essere proposta se il danneggiato, violando i principi di correttezza e buona fede, impedisce all, ´assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell, ´art. 148 del Codice delle assicurazioni private .
Per un approfondimento sul tema si invita a leggere l, ´articolo Correttezza e buona fede: necessari nella domanda risarcitoria in RCA dell, ´avv. Francesco Carraro


Riferimenti:

 
http://www.responsabilecivile.it/ciclista-danneggiato-non-fa-ispezionare-la-bici-no-al-risarcimento/

 
http://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/cassazione_1829_2018

 
 
 

Articolo 2845 verificato al 2020-07-09 categoria: Giurisprudenza