Furto di bicicletta aggravato se avviene nel cortile condominiale

 

In tema di furto in abitazione, il cortile del condominio, in quanto pertinenza dell'unità immobiliare dev'essere ad essa parificata.

Ne discende che chi ruba una bicicletta da un cortile condominiale risponde del reato di cui all'art. 624-bis c.p. (Furto in abitazione e furto con strappo) e non del furto (per così dire) semplice previsto e punito dall'art. 624 c.p.

Questa, in somma sintesi, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27143 depositata in cancelleria il 13 giugno 2018 a seguito di discussione nella pubblica udienza del precedente 2 maggio.



Cortile condominiale

Il cortile condominiale - così lo definisce la Suprema Corte di Cassazione - «tecnicamente, è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti» .

La nozione, però, se si guarda al condominio negli edifici viene allargata.

In tal senso, nella medesima pronuncia gli stessi Supremi giudici hanno specificato che guardando all'ampia portata della parola e, specialmente, alla funzione di dare luce ed aria agli ambienti che vi si affacciano, nell'ambito del termine cortile si possono ritenere «compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'art. 1117 cod. civ., vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione» (Cass. 9 giugno 2000, n. 7889).

Ricordiamo che a mente del testé citato art. 1117 c.c. il cortile - dato il compito assolto - è considerato condominiale, ma nulla vieta che la sua proprietà possa essere riservata ad uno o più condomini.

Medesime considerazioni per quegli spazi di piccole o addirittura piccolissime dimensioni che servono a dare luce ed aria agli ambienti circostanti (Cass. 7 aprile 2000, n. 4350). Il riferimento è, ad esempio, a vanelle o pozzi luce.



Furto e furto in abitazione

Il furto, così come descritto dall'art. 624 c.p., è quell'azione cosciente e volontaria (non esiste il furto colposo) che si sostanzia nel sottrarre una cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarre in ingiusto profitto per sé o per altri.

Il furto, dice la norma, a meno che non ricorrano particolari circostanze, è punito a querela della persona offesa, ossia in seguito ad apposito atto formale contenente istanza di punizione e che deve essere presentato entro novanta giorni dalla data in cui si ha conoscenza della consumazione del reato.

Il furto in abitazione, previsto e punito dall'art. 624-bis c.p., punisce chiunque con le medesime modalità ed intenzioni s'impossessi della cosa mobile altrui «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa» .

In entrambi i casi di tratta di reati comuni, ovvero di reati che possono essere commessi da chiunque e che vengono puniti a titolo di dolo specifico, chi è punito deve avere agito con l'intento di trarre un ingiusto profitto per sé o per altri.


Rubare una bicicletta in un cortile condominiale rappresenta una particolare ipotesi di furto in abitazione.

Nel caso risolto dalla sentenza n. 27143 del 2018, l'imputato si era introdotto in un cortile condominiale e s'era impossessato di una bicicletta, non riuscendo nell'intento criminale solo grazie all'intervento tempestivo del portiere. Da qui l'imputazione per tentato furto in abitazione e un processo che è arrivato fino alla Corte di Cassazione dopo una condanna in primo grado ed in appello.

Per il difensore dell'imputato quello che era avvenuto era al massimo un tentativo di furto semplice.

Ricostruzione dei fatti respinta dalla Cassazione. Per i giudici di piazza Cavour, infatti, è costante la giurisprudenza da essi stessi espressa che «individua nel cortile interno, cintato, di un'abitazione una pertinenza della medesima così da doversi configurare, in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall'art. 624 bis cod. pen: da ultimo Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, Rv. 255080)» .

Il furto in esame è punibile d'ufficio, ossia senza che si renda necessaria la presentazione di una querela. Nel caso di specie un ruolo determinante l'ha svolto il portiere che avvedutosi di quanto stava accadendo ha bloccato il condannato (da qui l'accusa di tentato furto e non di furto) e non gli ha consentito di portare a compimento il piano, tra l'altro testimoniando al processo e riconoscendolo come la persona che aveva preso la bicicletta. Un portiere più che attento, non c'è che dire.

Il fatto che il cortile condominiale sia recintato ma privo di un cancello che regoli l'ingresso e l'uscita non fa venire meno l'ipotesi di reato di cui all'art. 624-bis del codice penale.


Riferimenti:

 
https://www.condominioweb.com/furto-di-una-bicicletta-nel-cortile-condominiale.14953

 
http://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/cassazione_27143_2018.pdf

 
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-07-03/condominio-furto-cortile-e-come-quello-casa--194302.shtml?uuid=AETh0SGF

 
 
 

Articolo 2859 verificato al 2020-10-03 categoria: Giurisprudenza