Collisione stradale: quando si prescrive il danno patrimoniale? La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 26958/2018, ha ritenuto il motivo manifestamente fondato.

 

Alla guida della propria bicicletta era entrato in collisione con un ciclomotore. I Giudici del merito gli avevano attribuito la responsabilità al 50% del sinistro stradale. In tale misura l’uomo era stato pertanto condannato al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal conducente del veicolo e del danno patrimoniale subito dal proprietario.

Il ciclista, nel ricorrere per cassazione, lamentava che il Tribunale aveva ritenuto applicabile all’azione risarcitoria per il danno patrimoniale intrapresa dalla proprietaria del ciclomotore il termine di prescrizione quinquennale in ragione del danno alla persona patito dal conducente del veicolo.

Secondo gli Ermellini, il Giudice a quo aveva erroneamente assunto, nella vicenda in questione, che il termine di prescrizione quinquennale trovasse applicazione “nei confronti di chiunque abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dal reato”.

La Cassazione ha invece chiarito, sulla base della giurisprudenza di legittimità, che quando da uno stesso fatto derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e uno illecito civile, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante da illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato.

Tale principio, tuttavia, opera solamente laddove gli eventi dannosi riguardino soggetti diversi, come nel caso in esame. Da qui l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo esposto.

Nell’ipotesi di danni subiti contemporaneamente dallo stesso soggetto, invece, si applica l’unico termine di prescrizione. In tal caso, infatti, la coincidenza degli interessi lesi determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili. A queste corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento.


 
 
 

Articolo 2879 verificato al 2023-05-22 categoria: Giurisprudenza