risponde il Comune con l'azienda idrica per incidente dovuto al dislivello di un tombino - sentenza numero 7035 del 2012 della terza sezione civile della Corte di cassazione.

 

In caso di caduta da una bicicletta determinata dal dislivello del manto stradale attorno a un tombino, il cui pericolo non stato segnalato, a rispondere dei danni sono sia lazienda idrica appaltatrice sia il comune proprietario, perché entrambi hanno l'obbligo di vigilanza, controllo e manutenzione per la incolumità del pubblico transito.

In particolare, i Giudici hanno spiegato che la impossibilita della custodia non sussiste quando la evento dannoso si e verificato su un tratto di strada che, posto all'interno della perimetrazione del centro abitato, era adibito al pubblico transito di persone e veicoli e che incombe sul Comune, che pertanto ne conserva la custodia, apporre o controllare che l'appaltatore apponga, se in tal senso e il relativo contratto, adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti a norma degli articoli 8 e l4 Dpr 393/l959, applicabili ratione temporis.

chi compie lavori o ha depositi sulle strade deve:

a) Eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;

b) Delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;

c)Collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse;

d) Mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibiità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza, indicando le direzioni, escluse al traffico, ostacoli sulla carreggiata, diversamente dovendo rispondere, ancorché unitamente all'appaltatore, dei danni derivati a terzi.


 
 
 

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