Omissione di soccorso e ferite lievi di un ciclista - cassazione-27241- 2020

 

La vicenda presa in esame dalla Cassazione, riportata da Maurizio Caprino sul Sole 24 Ore, ha visto protagonista un conducente che con la sua vettura ha lievemente colpito una bici che attraversava sulle strisce pedonali. Contravvenendo alle prescrizioni del codice stradale l’uomo si è subito allontanato dal luogo dell’incidente, senza neppure avvisare le forze dell’ordine, un po’ perché intimidito dalla minacciosa reazione di alcuni connazionali del ciclista danneggiato, e un po’ perché gli era sembrato che tutto sommato il ciclista caduto non avesse riportato particolari lesioni (come poi confermato dal referto medico).

IL RESPONSABILE DI UN INCIDENTE HA L’OBBLIGO DI APPROFONDIRE LA SITUAZIONE DELL’INFORTUNATO

La Suprema Corte ha comunque ‘censurato’ questo comportamento, precisando che il responsabile di un incidente ha in ogni caso l’obbligo di approfondire la situazione dell’infortunato (art. 186 commi 6 e 7 CdS), anche perché quest’ultimo potrebbe aver riportato lesioni non immediatamente visibili. Inoltre l’eventuale comportamento aggressivo di amici o parenti del ferito non è una buona ragione per tornarsene a casa senza avvertire le Autorità, come se nulla fosse successo.

OMISSIONE DI SOCCORSO: ESEMPI DI NON PUNIBILITÀ PER TENUITÀ DEL FATTO

Allo stesso tempo la Cassazione ha ritenuto di applicare nel caso in questione la non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base di alcuni elementi oggettivi riscontrati al momento e dopo l’incidente. Nella fattispecie: ferita lieve e non visibile; presenza sul posto di numerose persone (le stesse che si erano rivolte minacciosamente al conducente dell’auto) che hanno comunque garantito l’assistenza necessaria al ferito; l’infortunato non si è mai costituito parte civile; l’importo (370 euro) del risarcimento pagato dall’assicurazione del responsabile che ha confermato l’esiguità del danno; e non ultima la circostanza che il conducente, una volta rintracciato dalle Forze dell’ordine, abbia ammesso il suo coinvolgimento nell’incidente.
L’ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO NEL CODICE PENALE

Per completezza ricordiamo che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), introdotto dal D. Lgs. n. 28/2015, prevede che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Sono ovviamente previste numerose esclusioni, ad esempio la tenuità del fatto non si applica quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche verso animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, O quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.


Riferimenti:

 
http://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/cassazione_27241_2020.pdf

 
https://www.ilsole24ore.com/art/tenuita-fatto-anche-chi-investe-bici-e-si-allontana-se-ferite-sono-lievi-ADCF48s

 
http://www.ciclistaurbano.net/bicicletta_detail.php?id=2913

 
https://www.altalex.com/documents/news/2020/10/16/omissione-di-soccorso-stradale-applicabile-particolare-tenuita-se-fatto-lieve
 
 

Articolo 3255 verificato al 2020-10-16 categoria: Giurisprudenza