Investimento di un ciclista, rispetto dei limiti non esclude la colpa.

 

Confermata dalla Cassazione la condanna del conducente di un autocarro per l’investimento di un ciclista deceduto a seguito dell’impatto

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, anche il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada. Lo ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza n. 42098/2021, pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato per l’investimento di un ciclista. L’imputato, nello specifico, alla guida di un autocarro per il soccorso stradale, aveva urtato violentemente il velocipede, che circolava su una pista ciclabile e si stava accingendo ad attraversare un attraversamento stradale. La vittima veniva sbalzata a terra e moriva praticamente sul colpo.

I Giudici del merito avevano ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato, così come a lui contestato nell’imputazione, rilevando che: quanto al profilo della velocità, questa era di circa 90/95 km/h, come determinato dai CT del PM e della parte civile, a fronte del limite massimo di 50 km/h vigente nel centro abitato; inoltre, lo stesso CT dell’imputato aveva stimato una velocità di circa 75 km/h. In entrambi i giudizi di merito l’imputato veniva anche condannato, in solido con il responsabile civile – al risarcimento dei danni e alle spese in favore della parte civile costituita.

Nel rivolgersi alla Cassazione, il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, violazione di legge in relazione agli artt. 141, co. 3 e 142 cod. strada richiamati dall’art. 589 cod. pen. In relazione all’affermata violazione dell’art 142 cod. strada, in particolare, rilevava che il limite di 50 km/h per i centri urbani, non sarebbe invalicabile, essendo consentita in strade, con caratteristiche come quella in cui era avvenuto il sinistro, di elevarlo fino ai 70 km/h. La sentenza impugnata non avrebbe motivato sul contesto viario, desumendo il giudizio di imprudenza della condotta di guida unicamente da un dato formale. L’automobilista si doleva di assenza di motivazione anche in relazione alla ritenuta eccessiva velocità del carroattrezzi in prossimità di una intersezione stradale, in quanto il giudizio di responsabilità sarebbe stato fondato unicamente sul dato letterale dell’art. 141, co. 3, cod. strada, senza alcuna valutazione delle condizioni della strada, di circolazione dei veicoli e soprattutto dell’inevitabilità del sinistro anche per effetto del comportamento del ciclista, che, munito di cuffie auricolare, tentava improvvisamente di attraversare la carreggiata.

Gli Ermellini, nel respingere la dioglianza, hanno osservato come risultasse accertato che la velocità tenuta dal ricorrente era di gran lunga superiore rispetto a quella consentita, e che seppure fosse stata accertata in 70/75 km/h sarebbe stata, comunque, superiore rispetto a quella consentita ex art. 142 cod. strada.

La sentenza impugnata aveva operato un buon governo del principio secondo cui la contestazione del profilo di colpa specifica di cui all’art. 141 cod. strada, non necessita che sia individuata la specifica velocità di marcia, ma reputa sufficiente che si proceda ad una velocità non adeguata rispetto alle condizioni di tempo e di luogo in cui il mezzo si trovava a circolare.

L’art. 141 cod. strada – hanno evidenziato dal Palazzaccio – impone al conducente di un veicolo di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e prevede inoltre che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità.

La giurisprudenza di legittimità afferma, inoltre, che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.


Riferimenti:

 
https://responsabilecivile.it/investimento-di-un-ciclista-rispetto-dei-limiti-non-esclude-la-colpa/

 
http://www.ciclistaurbano.net/leggi-sentenze/cassazione_42098_2021.pdf

 
 
 

Articolo 4208 verificato al 2021-11-21 categoria: Giurisprudenza