Assicurazione circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 1960 del 22 Febbraio 1995

 

Anche al contratto di assicurazione stipulato in riferimento alla disciplina che ha reso obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (l. 24 dicembre 1969 n. 990 e relative norme regolamentari) é applicabile la norma generale di cui all'art. 1888, comma 1, c.c., in base alla quale la forma scritta é richiesta solo ai fini della prova del contratto 'ad probationem', dato che gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina speciale (obbligo per l'assicuratore di rilasciare il contrassegno e il certificato di assicurazione e per l'assicurato di conservare tali documenti) sono collegati all'interesse pubblico che giustifica il regime di obbligatorietà (oltre che al generale obbligo di documentazione del rapporto posto dall'art. 1888, comma 2) e non attengono alla posizione delle parti in sé considerate. Conseguentemente le parti (ed anche lo stesso danneggiato) ai fini della prova dell'avvenuta stipulazione del contratto o di singole clausole ben possono avvalersi dalla confessione, secondo i principi generali in tema di prova dei contratti per i quali la forma scritta é richiesta ad probationem.

 
 
 

Articolo 5945 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza