Assicurazione circolazione stradale:Cassazione Civile Sezione III - Massima relativa alla sentenza 6793 del 16 Giugno 1995

 

L'assicuratore della responsabilità civile che esegue nei confronti degli enti indicati dai comma 1 e 2 dell'art. 28 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 il pagamento di somme di cui quegli enti hanno diritto, é, in misura corrispondente, liberato dell'obbligazione di pagare l'indennità di assicurazione che egli ha nei confronti del danneggiato, senza che tale liberazione sia sottoposta a particolari condizioni, la cui osservanza é, invece, prescritta perché il pagamento dell'indennità fatto al danneggiato liberi l'assicuratore dell'obbligazione che gli deriva dalla legge nei confronti degli stessi enti indicati dal cit. art. 28.

 
 
 

Articolo 5946 verificato al 2023-07-29 categoria: Giurisprudenza